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mercoledì 30 dicembre 2015

Avvocato penalista - La querela: cos'è, come si propone o si sporge e come si ritira.

Avvocato penalista - La querela: cos'è, come si propone o si sporge e come si ritira.
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Avvocato penalista - La querela: cos'è, come si propone o si sporge e come si ritira.
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" Come ritirare la querela.

Il querelante può ritirare la querela fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Nel nostro ordinamento [1] è previsto che chi ha proposto querela (querelante) nei confronti di un altro soggetto (querelato) abbia la possibilità di ripensarci: si parla in tal caso di “remissione” o ritiro di querela.

In pratica la persona offesa dal reato manifesta la volontà di non procedere con l’azione penale contro il querelato e quindi rinuncia a chiederne la punizione.

Il ritiro della querela è sempre possibile, tranne nel caso in cui la querela sia stata proposta per il reato di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. Infatti in questi casi il legislatore ha previsto l’irrevocabilità della querela allo scopo di evitare ripensamenti della vittima a seguito di pressioni o timore di ritorsioni.

La remissione può essere presentata personalmente dal querelante o dal difensore munito di procura ad hoc.

Il ritiro della querela può avvenire durante lo svolgimento del processo o al di fuori dello stesso.

Nel primo caso è necessaria la dichiarazione espressa presentata personalmente dal querelante o dall’avvocato munito di procura speciale davanti al giudice.

Al di fuori del processo, la volontà di ritirare la querela può manifestarsi in forma espressa o tacita.

È espressa la dichiarazione presentata ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che provvederà a comunicarla all’autorità giudiziaria; la remissione tacita, invece, va desunta da comportamenti inequivocabili posti in essere dal querelante, che si pongono in netto contrasto con la volontà di punire il responsabile e quindi di insistere nella querela.

Ma quali comportamenti possono essere ricondotti alla remissione tacita?

In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che non può considerarsi remissione tacita la mancata partecipazione del querelante a più udienze anche quando vi sia stato un avvertimento del giudice che tale comportamento poteva essere ricondotto allo schema della remissione di querela [2].

In questo caso la Corte di Cassazione ha statuito che la remissione tacita non può mai aversi durante il processo, ma solo al di fuori di esso, anche perché la legge stabilisce puntualmente quali sono i casi in cui la mancata presentazione del querelante costituisce remissione di querela [3].

Nel caso di morte del querelante, la querela precedentemente proposta può essere ritirata dagli eredi della persona offesa, se sono tutti d’accordo.

Il ritiro della querela ha effetto solo se viene accettata dal querelato.

L’accettazione può essere data in maniera espressa o tacita. Tuttavia può accadere che il querelato non intenda accettare perché, ad esempio, ha interesse ad ottenere una sentenza di assoluzione che accerti la propria innocenza.

Inoltre non va sottovalutato l’aspetto economico della questione, in quanto la legge [4] prevede che in caso di remissione di querela, le spese processuali siano a carico del querelato.

In realtà la giurisprudenza ha ribadito che l’accettazione da parte del querelato non deve essere espressa essendo sufficiente che da parte sua non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa [5].

Dunque la remissione produce effetto a meno che l’interessato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata.

Se il querelato ricusa la remissione il reato non si estingue ed il processo proseguirà.

Qual è il termine per ritirare la querela?

Il querelante può avvalersi del potere di remissione fino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, fatta eccezione per alcuni casi previsti dalla legge.

Inoltre la manifestazione di volontà del querelante di rimettere la querela deve essere definitiva, per questo non può essere sottoposta né a condizione né a termine, anche se ciò non vuol dire che non vi possa essere accordo tra chi ritira la querela e querelato, ad esempio, in ordine alla ripartizione delle spese processuali.

Infine quando la querela è stata proposta da più soggetti per uno stesso reato, essa deve essere ritirata da tutti, altrimenti il reato non si estingue ed il processo proseguirà: ad esempio, se Tizio compie un furto lieve per bisogno [6], impossessandosi di cose sia di Caio che di Sempronio, se questi propongono entrambi querela, l’estinzione del reato si avrà solo se la rimetteranno entrambi.

D’altro canto la remissione fatta a favore di uno solo dei soggetti che hanno compiuto il reato produce i suoi effetti anche nei confronti degli altri, a meno che questi non la rifiutino.

Su tale argomento nel reato di diffamazione a mezzo stampa la Cassazione ha ritenuto che il ritiro della querela nei confronti di uno degli imputati avesse effetto anche nei confronti dell’altro [7].

Il caso: l’intervistato aveva rilasciato dichiarazioni che offendevano un ordine religioso e di conseguenza l’intervistato e il giornalista erano stati querelati per diffamazione a mezzo stampa.

Successivamente la querela veniva ritirata solo nei confronti del giornalista; veniva adita la Corte di Cassazione, la quale analizzando le questioni oggetto del ricorso, prendeva in esame l’estensività della remissione di querela: ebbene la Corte ravvisava l’identità del reato commesso in ragione della necessaria cooperazione tra i due soggetti, per questo riteneva che la remissione avanzata nei confronti del giornalista dovesse estendersi all’intervistato.

[1] Art. 152 cod. pen.

[2] Cass. Pen Sez V sent. Del 30-3-2015; Cass. S.U. n. 46088/2008.

[3] D.Lgs. n. 278 del 2000 art. 28, co. 3.

[4] Art. 340, co. 4 cod. proc. pen.

[5] Cass. S.U. sent. n. 27610/2011.

[6] Art. 626, co. 1, cod. pen.

[7] Cass. Sez V sent. n. 42918/2014. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/106772_come-ritirare-la-querela
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