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lunedì 28 dicembre 2015

Avvocato penalista - La depenalizzazione del 2016 e tutti i reati che non sono più reati.

Avvocato penalista - La depenalizzazione del 2016 e tutti i reati che non sono più reati.
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Avvocato penalista - La depenalizzazione del 2016 e tutti i reati che non sono più reati.
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" Depenalizzazione: tutti i reati abrogati.

È ufficiale l’elenco dei reati depenalizzati: oltre all’ingiuria, agli atti osceni e alle falsità in scritture privata viene depenalizzato anche il danneggiamento.

Nessuna abrogazione per minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sono stati pubblicati i due schemi di decreti sulle depenalizzazioni approvati dal Governo lo scorso venerdì.

I reati che diventano illeciti amministrativi.

L’elenco ufficiale è il seguente:

– tutti i reati non contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda);

– atti osceni;

– pubblicazioni e spettacoli osceni;

– rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;

– abuso della credulità popolare;

– rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

– atti contrari alla pubblica decenza;

– guida senza patente [1];

– noleggio di materiale coperto da copyright [2];

– installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;

– omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10000.

Tutti questi reati saranno puniti d’ora in poi con la sola sanzione amministrativa, che potrà andare, a seconda della norma violata, da un minimo di € 5000 ad un massimo di € 30000.

Certo non si tocca più la fedina penale, ma il prezzo è salato: in generale, infatti, le nuove sanzioni pecuniarie superano e di molto le vecchie multe e ammende.

Il lavoro si sposta, dunque, dalle procure alle prefetture e alle altre autorità amministrative competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Vediamo alcuni esempi.

Viene depenalizzato l’articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), attualmente punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 309 euro e con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda da 30 euro a 619 euro se il colpevole dava informazioni o indicazioni mendaci.

Si noti che nel primo caso si applicherà la sanzione pecuniaria da 5 a 18 mila euro, mentre nella seconda ipotesi la forbice va da 6 a 18 mila euro.

L’abuso della credulità popolare (articolo 661 del codice penale) attualmente punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032 diventa sanzione amministrativa, ma la sanzione rincara e passa da 5 mila a 15 mila euro.

Nonostante si tratti di reati puniti con la sola pena della multa, il Governo ha scelto invece di non depenalizzare i reati di minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

I reati che diventano illeciti civili.

L’elenco ufficiale, oltre ai già annunciati reati di ingiuria, falsità in scrittura privata ed altri reati in materia di scritture private, appropriazione di cose smarrite e furto da parte di un comproprietario contiene a sorpresa anche il reato di danneggiamento semplice.

Per questi reati la persona offesa non dovrà più sporgere querela, ma chiedere al giudice civile (tribunale o giudice di pace) il risarcimento del danno.

Il giudice dovrà inoltre punire il colpevole con una sanzione pecuniaria:

– da € 100 a € 8000 per i reati di ingiuria, furto di un comproprietario, danneggiamento, appropriazione di cose smarrite;

– da € 200 a € 12000 per i reati in materia di falsità in scritture private.

Le nuove sanzioni si applicheranno anche ai reati commessi precedentemente all’entrata in vigore dei nuovi decreti, a meno che il processo penale non si sia già concluso con una sentenza irrevocabile.

[1] L’art. 116, comma 15, del codice della strada prevede che chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Invece, per effetto della riforma (art. 1 del decreto legislativo sulla depenalizzazione) si prevede che non costituiscono reato e sono soggette alla sanziona amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.

Sempre l’articolo 1 impone, però, un altro controllo e cioè impone di verificare se la violazione considerata non sia elencata tra le norme che vengono escluse dalla depenalizzazione e che sono individuate in un allegato al decreto.

In questo caso il codice della strada non è contenuto nell’allegato e quindi si applica la depenalizzazione.

A questo punto bisogna considerare il livello sanzionatorio.

Nel caso specifico, consultando la tabella riportata al comma 5 dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si scopre che si dovrà applicare la sanzione da 5 mila a 30 mila euro.

Conseguentemente la derubricazione in illecito amministrativo comporta un incremento della sanzione pecuniaria, anche se non si sporca più la fedina penale.

[2] L’art. 171-quater, nella versione attuale, punisce con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro concede in noleggio o in uso originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore e chi esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche.

Con il dlgs in commento si passerà alla sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro.

Anche in questo caso la sanzione pecuniaria è più elevata coincidendo il vecchio massimo con il nuovo minimo ed essendo sestuplicato il massimo. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/104660_depenalizzazione-tutti-i-reati-abrogati
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