http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

giovedì 3 dicembre 2015

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.
____________________________________

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.
____________________________________

" Se vieni denunciato e assolto non puoi chiedere il risarcimento.

La querela o la denuncia sono fonte di responsabilità e di risarcimento solo in caso di calunnia o di azione temeraria, cioè intentata con colpa grave, ma quest’ultima ipotesi è di competenza del solo giudice penale.

L’imputato, prima denunciato per un reato e poi assolto dal giudice, non può chiedere il risarcimento del danno a chi lo ha querelato.

E questo perché la denuncia di un reato (tanto nell’ipotesi in cui esso sia perseguibile d’ufficio, quanto in quella in cui sia procedibile solo su querela di parte) non è mai fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato.

Lo ha chiarito il giudice di Pace di Napoli, dott. Italo Bruno, in una recente sentenza [1] che, peraltro, richiama ampia giurisprudenza conforme della Cassazione [2].

Il denunciante, dunque, salvo che abbia agito con l’intenzione deliberata e consapevole di calunniare, non è tenuto al risarcimento se la sua richiesta di condanna viene rigettata e l’imputato assolto, per due ordini di motivi:

– innanzitutto, ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto di agire (in via civile o penale) a tutela dei propri diritti: stabilire una sanzione per l’azione giudiziaria, anche se infondata, equivarrebbe a limitare tale diritto;

– in secondo luogo, nel processo penale, l’azione è portata avanti non dalla parte (come invece avviene nel giudizio civile), ma dallo Stato, nella persona degli organi inquirenti e della Procura della Repubblica;

dunque, a tutto voler concedere potrebbe essere solo quest’ultimo il soggetto responsabile per l’azione penale infondata.

La sentenza però fa poi una distinzione.

Questo principio subisce due deroghe.

Vediamole singolarmente.

LA CALUNNIA.

Il soggetto assolto può chiedere il risarcimento del danno al denunciante solo se questi abbia agito con dolo, ossia con l’intento di calunniare l’altra persona che ben sapeva essere innocente.

Spetta però al denunciante dare prova di ciò, e tuttavia tale dimostrazione non può consistere – come appena detto – nella sola sentenza della sua assoluzione.

La valutazione della calunniosità o meno della denuncia e/o della querela non può discendere solo dall’assoluzione dell’imputato.

Perché scatti la calunnia, che certamente è fonte di responsabilità e di risarcimento (con prescrizione in cinque anni), è necessario che il denunciante fosse a conoscenza della innocenza dell’incolpato e che ciò nonostante lo abbia ugualmente querelato o denunciato.

Inoltre la calunnia scatta solo se il denunciante/querelante abbia effettivamente messo in moto la macchina giudiziaria (quindi, l’accusa infondata deve essere presentata non a un soggetto qualsiasi, ma a un magistrato o a qualsiasi altra autorità obbligata per legge a comunicarlo al magistrato, come per esempio i carabinieri).

Per esempio, non scatta la calunnia su Tizio denuncia Caio di un reato inesistente davanti al datore di lavoro di entrambi;

LA COLPA GRAVE.

Anche se non vi sia stata calunnia, il soggetto assolto può chiedere il rimborso delle spese necessarie per difendersi nel giudizio penale se il querelante/denunciante abbia agito temerariamente, ossia con colpa grave [3].

In tal caso scattano le stesse sanzioni di tipo economiche previste nel giudizio civile con la cosiddetta “responsabilità processuale aggravata” [4].

In tal caso, però, la richiesta del risarcimento non va presentata al giudice civile, con un’autonoma causa, ma allo stesso giudice penale che ha deciso il processo conclusosi con l’assoluzione [5].

Ciò perché è solo il Giudice penale, conoscitore del processo, a poter decidere con cognizione di causa sulla domanda di risarcimento per colpa grave su richiesta dell’imputato, non potendo in alcun modo tali statuizioni essere demandate ad altro Giudice [6].

In definitiva, in presenza di una querela infondata, non spetta alcun risarcimento salvo che venga dimostrato che il denunciante/querelante abbia agito con dolo, ossia con la volontà di addebitare all’imputato un fatto che egli sapeva non essere vero (calunnia).

In tal caso spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato.

[1] G.d.P. Napoli, sez. Pozzuoli, sent. n. 7056/15 del 27.11.2015.

[2] Cass. sent. n. 10033 del 25.05.2004; n. 750 del 23.01.2002.

[3] Art. 427 cod. proc. pen.

[4] Art. 96 cod. proc. civ.

[5] Trib. Reggio Calabria sent. n. 241/06.

[6] Cass. sent. n. 1748/2012. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.
____________________________________
 

Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________