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giovedì 10 dicembre 2015

Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.

Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.
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Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.
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" Scherzi telefonici, è reato? Come evitare una condanna.

Molestie telefoniche, articolo 660 codice penale, il numero di telefonate, il comportamento, la sentenza penale di condanna, il risarcimento del danno.

Anche per gli scherzi telefonici esiste una “ragionevole misura”, oltre la quale, dal semplice divertimento, si passa all’illecito penale e, quindi, al rischio di una denuncia penale: esiste infatti un articolo del codice penale [1] che punisce le cosiddette molestie telefoniche.

Ora, premesso che anche per questo reato è necessaria la ricorrenza di alcuni presupposti (che a breve vedremo) e che, pertanto, non è sempre scontata la condanna, bisogna comunque considerare, al di là di tutto, che, in caso di querela, il bulletto di turno resta comunque esposto a un procedimento penale e, a prescindere dall’esito, sarà costretto a difendersi, a pagare la parcella a un avvocato, a sopportare il rischio di una condanna, a convivere, in definitiva, con una serie di “pratiche legali” il cui costo di certo supera il divertimento di pochi secondi.

Il secondo aspetto di cui tenere conto è che il reato in questione è “procedibile d’ufficio”, il che significa che se anche la vittima ritira la querela (magari perché pentito o perché risarcito economicamente), la Procura è tenuta ad andare avanti nel procedimento, fino a quando il giudice non deciderà se il fatto in sé integra o meno il reato di molestie telefoniche.

Il che è come dire che non esiste la possibilità di “chiedere scusa”, posto il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte dello Stato.

Con i dovuti accorgimenti che a breve spiegheremo, infatti, il processo penale non subisce arresto neanche se la parte lesa si dice pentita della querela. Senza contare, comunque, che la pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.

E, salve le opportune cause di non punibilità (per esempio, se il giudice ritiene che il fatto sia, comunque, “tenue” e, pertanto, dispone l’archiviazione del procedimento), la fedina penale resta ugualmente sporca.

Quando scatta il reato di molestie telefoniche?

La legge dice che il reato scatta tutte le volte in cui si interferisce inopportunamente nell’altrui sfera di libertà: bisogna cioè porre in essere una condotta molesta in grado di arrecare disturbo a terzi, accompagnata da petulanza o da altro biasimevole motivo.

Senza il disturbo non può neanche esserci reato.

Ecco perché lo scherzo bonario e divertente, che si risolve in una reciproca risata, è difficile che possa configurare il reato.

Diverso è il risultato se il molestatore altera “fastidiosamente o inopportunamente” la condizione psichica di una persona [2], tanto da farle cambiare le proprie abitudini di vita (si pensi alla vittima costretta a tenere il telefono spento o, addirittura, a cambiare il numero di telefono).

Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell’agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”.

In altri termini, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti del molestatore abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

In sostanza le telefonate inopportune non devono lasciare la vittima indifferente e devono determinare un mutamento nella conduzione della vita e conseguentemente un’alterazione.

La giurisprudenza, a più riprese, ha detto che integra il reato di molestia o disturbo di cui all’art. 660 c.p. qualsiasi condotta oggettivamente idonea a turbare l’equilibrio psicofisico di una persona o ad interferire con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale [3].

Si discute poi se sia sufficiente già una telefonata o, invece, sia necessaria una pluralità di condotte lesive.

La dizione letterale della legge è piuttosto ampia; essa, infatti, punisce “chiunque … col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Vi sono alcune sentenze della Cassazione [4] che arrivano a confermare la punizione anche per una singola telefonata di pochi secondi e, addirittura, per il caso in cui la telefonata sia “muta”, cioè nel caso in cui il molestatore riattacchi il telefono senza parlare.

L’orientamento maggioritario, tuttavia, ritiene necessaria la reiterazione del comportamento.

Al giudice s’impone dunque l’accertamento della petulanza del comportamento dell’imputato, ovvero quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce per interferire negativamente nella sfera della quiete e della libertà della persona [5].

Anche i semplici ripetuti squilli sono stati ritenuti integrandi il reato di molestie telefoniche [6].

La prova.

Ma come si fa a dimostrare di aver subito scherzi telefonici?

Semplice: potrebbe avere sotto controllo il telefono o potrebbe richiedere i tabulati telefonici.

Esistono inoltre altri sistemi, su internet, in grado di rivelare il numero di chi chiama con anonimo e scoprire gli autori degli scherzi.

Tuttavia l’aspetto caratterizzante il processo penale (che lo differenzia da quello civile) è che le dichiarazioni della vittima possono assumere il valore di prova se non contraddette da altri elementi e sottoposte a un vaglio di attendibilità da parte del giudice.

Questo, ovviamente, costituisce un punto a sfavore del molestatore che non potrebbe invocare il principio di logica comune secondo cui non vi può essere certezza del fatto se è “la tua parola contro la mia”.

A ciò si aggiunge che la testimonianza della persona offesa potrebbe essere confermata da altre testimonianze (si pensi a conviventi all’interno dello stesso appartamento che abbiano assistito ai fatti).

Terzi testimoni, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo.

La prova così sarebbe ancora più schiacciante.

Soluzioni alternative.

Come detto, qualora il giudice ritenga che la gravità del comportamento sia irrisoria e il fatto “tenue” può disporre l’archiviazione, fermo restando la possibilità per la vittima di chiedere un risarcimento del danno.

Per essere assolti bisogna dimostrare la natura scherzosa della telefonata.

[1] Art. 660 cod. pen.

[2] Trib. Trento, sent. n. 863 del 19.10.2015.

[3] Trib. Benevento sent. n. 6185 del 21.07.2015.

[4] Cass. sent. n. 35554/2003 e n. 19718/2005.

[5] Cass. sent. n. 22152/2015.

[6] Cass. sent. n. 9962/2014. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/106102_scherzi-telefonici-e-reato-come-evitare-una-condanna
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