http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Commette Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque vende o cede i propri beni per non pagarle.

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mercoledì 23 dicembre 2015

Avvocato penalista - Commette Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque vende o cede i propri beni per non pagarle.

Avvocato penalista - Commette Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque vende o cede i propri beni per non pagarle.
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Avvocato penalista - Commette Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque vende o cede i propri beni per non pagarle.
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" Chi dona i beni per non pagare le imposte compie sottrazione fraudolenta.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: i confini del reato commesso da chi vende o dona il proprio patrimonio immobiliare o mobiliare solo per evitare il pignoramento e l’esecuzione forzata da parte di Equitalia.

Chiunque effettui la vendita, la donazione o qualsiasi altra cessione di un proprio bene e, nello stesso tempo, sia debitore di un altro soggetto (anche se sta regolarmente pagando) e non abbia altri averi su cui quest’ultimo possa eventualmente esercitare il pignoramento (in caso di inadempimento) si sottopone al rischio di una azione revocatoria (entro massimo 5 anni dal compimento dell’atto): l’azione revocatoria è volta a rendere inefficace tale atto di trasferimento nei confronti del creditore che, pertanto, potrà pignorare detto bene nonostante sia uscito fuori dal patrimonio del proprio debitore.

Tuttavia, se il creditore è lo Stato, e in particolare Equitalia, allora si profilano anche gli estremi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Ed infatti, la legge [1] ha creato tale illecito penale a tutela dell’interesse dello Stato e dell’effettiva riscossione dei tributi.

Il delitto di indebita compensazione è un reato di pericolo per la cui configurazione è sufficiente la idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva [2].

Chi può compiere tale reato?

Benché la legge dica “chiunque”, in verità il soggetto attivo del reato può essere soltanto il contribuente gravato da un debito tributario nei confronti del fisco: infatti, l’ambito di applicazione della norma è limitato alla sottrazione del pagamento delle sole imposte sui redditi e dell’IVA.

Dunque, per esempio, il Comune che si accorga che un cittadino abbia alienato tutti i propri beni per non pagare un grosso debito a titolo di imposta sui rifiuti non potrebbe procedere penalmente nei confronti di suddetto contribuente.

In cosa consiste al sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte?

La responsabilità per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è configurabile quando il contribuente pone in essere una di queste due condotte:

– aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti [3] sui propri o su altrui beni;

– indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Quando scatta il reato di sottrazione fraudolenta?

La legge prevede, in entrambe le condotte sopra indicate, delle soglia di punibilità al di sotto delle quali il reato non può essere punito. In particolare:

– per quanto riguarda l’alienazione simulata o gli atti fraudolenti, il contribuente è punito se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro cinquantamila prevedendo, altresì, un aumento della pena qualora tale somma superi l’ammontare di euro duecentomila. Dunque, il reato è punito se c’è il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o di IVA ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;

– per quanto riguarda la falsa indicazione di elementi attivi il reato è configurato quando gli elementi passivi fittizi superano un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila prevedendo, anche in tale ipotesi, una circostanza aggravante qualora tale somma superi gli euro duecentomila. In tal caso, il reato è punito se c’è il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Quando si consuma il reato?

Per la configurazione del reato è sufficiente solo che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco, non occorrendo né che il soggetto attivo sia stato posto in condizione di aspettarsi un’azione esecutiva, né che tale azione esecutiva sia in atto [4].

Procedibilità e Competenza.

Il delitto è procedibile d’ufficio ed è competente il Tribunale Monocratico del luogo di commissione del reato.

Sanzioni.

La pena prevista per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Inoltre, è stata introdotta un’ipotesi aggravante che punisce con la pena della reclusione da un anno a sei anni coloro che pongono in essere le condotte descritte dalla norma superando la soglia di punibilità pari ad euro duecentomila [5].

Sono inoltre previste le seguenti pene accessorie:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

Circostanze attenuanti.

La pena prevista per il presente delitto è diminuita fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi del delitto medesimo sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie.

Cause di non punibilità.

Non danno luogo ad un fatto punibile le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

Stessa causa di non punibilità si ha quando il contribuente si sia uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero abbia compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

[1] D.lgs. n. 74 del 10.03.2000.

[2] Cass. sent. n. 37415/2012; n. 36290/2011; n. 7916/2007.

[3] L’indicazione da parte della legge di “atti fraudolenti” come condotta criminosa pone in evidenza il problema di un eccessivo allargamento dell’ambito di applicazione della disposizione in esame.

A questo proposito, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente abbraccia la tesi della necessaria connotazione oggettiva del carattere fraudolento del comportamento del contribuente, ovvero che l’operazione negoziale apparentemente posta in essere occulti la reale sostanza economica della vicenda (Cass. sent. n. 27576/2015).

Ed infatti, la Corte Costituzionale, in tema di frode fiscale di cui all’abrogato art. 4 lett. f) L. n. 516/1982 modificata dalla L. n. 154/1991, ha statuito che la frode fiscale non può consistere nel mero mendacio, occorrendo invece un quid pluris da rinvenirsi in un comportamento artificioso con le caratteristiche della frode (C. Cost., sent. n. 35/1991).

[4] Cass. sent. n. 40561/2012; n. 23986/2011.

[5] D.L. n. 78/2010. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/104845_chi-dona-i-beni-per-non-pagare-le-imposte-compie-sottrazione-fraudolenta
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