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martedì 22 dicembre 2015

Avvocato penalista - Creare un sito con annunci di prostitute è lecito nella misura in cui il titolare del dominio internet non svolga attività diverse dal semplice servizio informativo.

Avvocato penalista - Creare un sito con annunci di prostitute è lecito nella misura in cui il titolare del dominio internet non svolga attività diverse dal semplice servizio informativo.
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Avvocato penalista - Creare un sito con annunci di prostitute è lecito nella misura in cui il titolare del dominio internet non svolga attività diverse dal semplice servizio informativo.
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" Sito internet con annunci di prostitute: è lecito?
 
Pubblicizzazione delle prestazioni di chi esercita la prostituzione: attività lecita di informazione o attività illecita di favoreggiamento?
 
Creare un sito con annunci hot di prostitute che prestano i loro servizi, è lecito nella misura in cui il titolare del dominio internet non svolga una qualsiasi attività di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo; scatta invece il reato di favoreggiamento della prostituzione se lo scopo del sito è quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o comunque causale – l’appetibilità dei servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, da parte di chi eserciti la prostituzione.
 
Si pensi al caso del webmaster che, oltre a caricare le inserzioni, scatta personalmente le foto alle prostitute, le migliora con un software di photoediting e inserisce messaggi suggestivi di propria ideazione. È quanto precisato dalla Cassazione un una recente sentenza [1].
 
La vicenda.
 
Nel caso di specie l’imputato è stato ritenuto colpevole per aver favorito la prostituzione di alcune donne sudamericane, consigliando loro la collocazione di inserzioni pubblicitarie su siti informatici specializzati e suggerendo l’inserimento di messaggi graditi ai destinatari, nonché l’introduzione in dette inserzioni di immagini fotografiche, anche non corrispondenti alle fattezze delle inserzioniste, ed altri elementi volti a renderle più allettanti per il pubblico.
 
La sentenza.
 
Più volte la Cassazione ha chiarito che rientra nell’attività di favoreggiamento della prostituzione, sanzionata dal nostro codice penale, non ogni servizio in favore di chi eserciti la prostituzione, ma solo quell’attività che oggettivamente comporti un aiuto all’esercizio stesso del meretricio.
 
Per quanto riguarda il web, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione a mezzo stampa [2] la condotta di chi si limiti alla raccolta e alla successiva pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, su un giornale ovvero su un sito internet, di persone che si offrono per incontri sessuali a pagamento, trattandosi di attività del tutto svincolata dal meretricio da tali persone esercitato e la cui finalità è esclusivamente la prestazione di un servizio e non anche l’intermediazione tra chi si prostituisce e il cliente.
 
Quindi, del tutto lecita è ‘attività di chi, nella gestione di un sito internet, pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, seppur corredati da foto, a lui inviati da prostitute senza svolgere alcuna attività di collaborazione organizzativa, come, ad esempio, la predisposizione di servizi fotografici nuovi.
 
Secondo la Suprema Corte, in tema di pubblicizzazione delle prestazioni di chi eserciti la prostituzione, tra l’attività lecita di semplice informazione resa al pubblico e l’attività illecita di favoreggiamento della prostituzione, sussiste un chiaro confine: la realizzazione di quel “qualcosa in più” rispetto al mero trasferimento dell’informazione, consistente – per esempio – nell’ideazione e nella redazione del contenuto dell’inserzione, e non nella semplice ricezione di un contenuto già da altri confezionato; oppure nella realizzazione delle immagini destinate a corredare l’inserzione pubblicitaria o nella scelta di quelle ritenute più idonee allo specifico fine.
 
In altri termini, il predetto limite deve ritenersi travalicato ove sia ravvisabile il compimento di una qualche attività di supporto, di integrazione o di corredo al semplice servizio informativo, il cui scopo sia quello di incrementare – attraverso un autonomo apporto ideativo, gestionale o comunque causale – l’appetibilità dei servizi resi, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione delle inserzioni informative, da chi eserciti la prostituzione.
 
Infatti, nel momento in cui l’attività cessa di essere meramente informativa ma viene consapevolmente indirizzata all’incremento del potenziale mercimonio delle prestazioni sessuali, cessa di essere un servizio reso alla singola persona che esercita detta attività e travalica verso quella di favoreggiamento del mercato del sesso.
 
[1] Cass. sent. n. 45898/15 del 19.11.2015.
 
[2] Di cui all’art. 3 l. n. 75/1958. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
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