Avvocato penalista - Molestia o disturbo alle persone ossia il reato di cui all'Articolo 660 del Codice
Penale e quando è reato abituale o reato continuato.
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Penale e quando è reato abituale o reato continuato.
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Avvocato penalista - Molestia o disturbo alle persone ossia il reato di cui all'Articolo 660 del Codice Penale e quando è reato abituale o reato continuato. |
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"" Molestie, discrimine tra reato continuato e reato abituale
Molestie, discrimine tra reato continuato e reato abituale
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza 29 aprile – 5 giugno 2014, n. 23619
Presidente Cortese – Relatore Zampetti
Sentenza 29 aprile – 5 giugno 2014, n. 23619
Presidente Cortese – Relatore Zampetti
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha trattato alcuni interessanti aspetti relativi al reato di molestie.
In particolare, con riferimento al reato di cui sopra, la Corte si è preoccupata di distinguere tra reato continuato e reato abituale.
Gli ermellini hanno dunque affermato che “il reato di molestie non è necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione, di tal che la reiterazione delle azioni di disturbo ben può configurare ipotesi di continuazione (v. Rv. 248982, 247960; ecc.).
Peraltro tale impostazione di carattere generale non impedisce di rilevare che, in fatto, la vicenda concreta si sia snodata con caratteristiche tali da rendere la condotta abituale ed integrante il reato solo nella globalità unitaria delle condotte“.
“Nella fattispecie – continuano i supremi giudici – ciò si rende evidente considerando che si trattò di tre episodi racchiusi nel breve giro di due mesi.
Tanto ritenuto, occorre escludere la ritenuta continuazione.
Ciò comporta l’eliminazione della frazione di pena, un mese di arresto, irrogata a tale titolo; in definitiva la pena finale viene ad essere determinata in mesi tre di arresto, fermo il resto”.
Articolo 660 Codice Penale Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 [c.p. 659]. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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