Avvocato penalista - Educare con violenza fisica sul minore è Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ossia il reato di cui all'Art. 571 del Codice Penale.
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"" Educatore e violenza fisica su minore
Educatore e violenza fisica su minore
Corte di Cassazione Sezione Quinta Penale
sentenza 16 maggio – 16 giugno 2014, n. 25790
Vietato educare utilizzando dei metodi violenti nei confronti dei minori. Sembra qualcosa di scontato da dire ma forse ancora non tutti la pensano in questo modo e, pertanto, la Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha dovuto ribadire tale principio, già più volte espresso in altre decisioni.
L’impugnante lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente dell’esercizio di un diritto, ossia del diritto proprio dell’educatore a realizzare la correzione e la disciplina del minore affidatogli, in un caso nel quale non solo lo jus corrigendi, ossia l’uso di mezzi leciti di correzione, è stato escluso dal giudice del merito ma, per di più, è stato escluso anche l’abuso dei mezzi leciti di correzione e disciplina (articolo 571 c.p. originariamente contestato) per far luogo all’addebito del reato di violenza privata, la cui integrazione presuppone il ricorso a mezzi illeciti, sia pure per pretese finalità educative.
Resta infatti insuperato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ‐ al quale la sentenza impugnata si è perfettamente allineata ((Sez. 6, Sentenza n. 4904 del 18/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996 ) Rv. 205033; Sez. 5, Sentenza n. 10841 del 09/05/1986 Ud. (dep. 14/10/1986 ) Rv. 173956) - secondo cui, relativamente a minori, il termine “correzione” va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo.
E non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.
Ne consegue che l’eccesso nel ricorso a mezzi di correzione, in sé illeciti, non rientra nella fattispecie dell’art. 571 cod. pen. (abuso di mezzi di correzione) giacché a tale condizione soltanto può ammettersi la configurazione dell’abuso punibile in maniera attenuata, rispetto ad altri e più gravi reati.
Articolo 571 Codice Penale Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572]. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/educatore-violenza-fisica-minore/
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"" Educatore e violenza fisica su minore
Educatore e violenza fisica su minore
Corte di Cassazione Sezione Quinta Penale
sentenza 16 maggio – 16 giugno 2014, n. 25790
Vietato educare utilizzando dei metodi violenti nei confronti dei minori. Sembra qualcosa di scontato da dire ma forse ancora non tutti la pensano in questo modo e, pertanto, la Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha dovuto ribadire tale principio, già più volte espresso in altre decisioni.
L’impugnante lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente dell’esercizio di un diritto, ossia del diritto proprio dell’educatore a realizzare la correzione e la disciplina del minore affidatogli, in un caso nel quale non solo lo jus corrigendi, ossia l’uso di mezzi leciti di correzione, è stato escluso dal giudice del merito ma, per di più, è stato escluso anche l’abuso dei mezzi leciti di correzione e disciplina (articolo 571 c.p. originariamente contestato) per far luogo all’addebito del reato di violenza privata, la cui integrazione presuppone il ricorso a mezzi illeciti, sia pure per pretese finalità educative.
Resta infatti insuperato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ‐ al quale la sentenza impugnata si è perfettamente allineata ((Sez. 6, Sentenza n. 4904 del 18/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996 ) Rv. 205033; Sez. 5, Sentenza n. 10841 del 09/05/1986 Ud. (dep. 14/10/1986 ) Rv. 173956) - secondo cui, relativamente a minori, il termine “correzione” va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo.
E non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.
Ne consegue che l’eccesso nel ricorso a mezzi di correzione, in sé illeciti, non rientra nella fattispecie dell’art. 571 cod. pen. (abuso di mezzi di correzione) giacché a tale condizione soltanto può ammettersi la configurazione dell’abuso punibile in maniera attenuata, rispetto ad altri e più gravi reati.
Articolo 571 Codice Penale Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572]. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/educatore-violenza-fisica-minore/
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