Avvocato penalista - La sottrazione di cose sequestrate o pignorate è Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ossia il reato di cui all'Articolo 388, terzo comma, del Codice Penale.
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"" Custode e sottrazione di cose sequestrate o pignorate
Custode e sottrazione di cose sequestrate o pignorate
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 17 aprile – 23 luglio 2014, n. 32704
Presidente Di Virginio– Relatore De Amicis
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo al reato di cui all’articolo 388 c.p.
Articolo 388 Codice Penale Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Più nello specifico, con la sentenza in commento, la Cassazione ha osservato che sussiste il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate ogni volta che si pone in essere qualsiasi azione diretta ad eludere il vincolo dettato dalla norma di riferimento ovvero rendendo impossibile la realizzazione dello scopo cui la cosa è rivolta dal vincolo stesso.
I supremi giudici hanno spiegato che “ la condotta di “sottrazione”, pur dovendosi definire in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti -assumendo la stessa, corrispondentemente, estrinsecazioni diverse (v. Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D’Angelo, Rv. 226220; Sez. 6, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853) – costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, ed esercita anche, rispetto alle altre, un ruolo di chiusura improntato all’esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall’attitudine a ledere l’interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni, in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione esso specificamente viene a presidiare“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/custode-sottrazione-cose-sequestrate-pignorate/
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Avvocato penalista - La sottrazione di cose sequestrate o pignorate è Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ossia il reato di cui all'Articolo 388, terzo comma, del Codice Penale. |
"" Custode e sottrazione di cose sequestrate o pignorate
Custode e sottrazione di cose sequestrate o pignorate
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 17 aprile – 23 luglio 2014, n. 32704
Presidente Di Virginio– Relatore De Amicis
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo al reato di cui all’articolo 388 c.p.
Articolo 388 Codice Penale Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Più nello specifico, con la sentenza in commento, la Cassazione ha osservato che sussiste il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate ogni volta che si pone in essere qualsiasi azione diretta ad eludere il vincolo dettato dalla norma di riferimento ovvero rendendo impossibile la realizzazione dello scopo cui la cosa è rivolta dal vincolo stesso.
I supremi giudici hanno spiegato che “ la condotta di “sottrazione”, pur dovendosi definire in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti -assumendo la stessa, corrispondentemente, estrinsecazioni diverse (v. Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D’Angelo, Rv. 226220; Sez. 6, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853) – costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, ed esercita anche, rispetto alle altre, un ruolo di chiusura improntato all’esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall’attitudine a ledere l’interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni, in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione esso specificamente viene a presidiare“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/custode-sottrazione-cose-sequestrate-pignorate/
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