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giovedì 11 dicembre 2014

Avvocato penalista - Gli indizi di colpevolezza, gravi, precisi e concordanti, si desumono dalle intercettazioni telefoniche, secondo la Corte di Cassazione.

Avvocato penalista - Gli indizi di colpevolezza, gravi, precisi e concordanti, si desumono dalle intercettazioni telefoniche, secondo la Corte di Cassazione.
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Avvocato penalista - Gli indizi di colpevolezza, gravi, precisi e concordanti, si desumono dalle intercettazioni telefoniche, secondo la Corte di Cassazione.
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"" Indizi di colpevolezza dalle intercettazioni telefoniche

Indizi di colpevolezza dalle intercettazioni telefoniche

Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 6 – 21 maggio 2014, n. 20770
Presidente Ippolito – Relatore Paternò Raddusa

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Suprema Corte di Cassazione ha esaminato un caso di partecipazione ad un’associazione mafiosa e degli indizi di colpevolezza desunti dalle intercettazioni telefoniche.

Si legge nella sentenza che “la cornice argomentativa del provvedimento impugnato consente di ricavare gli elementi di conferma della partecipazione associativa, risultando il ricorrente implicato, e con un agire che ricalca gli schemi tipici dell’azione mafiosa, in ambiti e cointeressenze riferibili al vertici della cosca di riferimento, legittimando le utilità tratte dalla tentata estorsione destinate a superare i confini immediati della sola posizione di P.M. (il sostentamento della stessa in costanza della detenzione dei marito e la gestione economica della latitanza del fratello)”.

Riguardo poi allo specifico capo di imputazione provvisoria per la tentata estorsione, ritiene la Corte che “la configurazione del reato offerta dai giudici della cautela risulti corretta.

Fermo il tenore minacciosamente implicito della richiesta, allo stato manca una immediata correlazione tra la posizione soggettiva assertivamente rivendicata, peraltro assolutamente sfumata nella stessa impostazione difensiva e legata a vicende in fatto non altrimenti emergenti dai provvedimenti impugnati, e la pretesa fatta valere, così da non lasciare spazio all’ipotesi di configurare il fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni cui all’art. 393 cod. pen.“

Ancora, continuano i giudici, “in ordine infine alle questioni sollevate con l’ultimo motivo, legate alle contestate aggravanti, va ricordato che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, per l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., è necessario che sia accertata l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso, nel caso supportata dalla ritenuta gravità indiziaria sul punto, ma non che via sia stata una sentenza di condanna (v. tra le tante sentenze, da ultimo Sez. 1, n. 6533 del febbraio 2012, Rv. 252084)”.

Infine, conclude Piazza Cavour in ordine all’art. 7 della legge 203/91, affermando che “la doglianza è inammissibile perché è caratterizzata da genericità per l’assenza di indicazione di motivi utili, nella loro decisività, ad escludere l’applicazione della aggravante; è connotata da una marcata inconsistenza, là dove lega l’affermata insussistenza dell’aggravante non al tenore oggettivo delle modalità dell’azione, bensì al risultato finale dell’assoggettamento, così da renderla soggettivamente subordinata, alle caratteristiche della persona offesa, mentre ciò che rileva, per contro, è la forza intimidatrice correlata all’agire tipicamente mafioso come oggettivamente ricavabile dalla condotta; è inconferente, giacché la imputazione provvisoria si mostra correlata all’aver agito anche per agevolare gli interessi economici dell’associazione, senza che sul punto sia stata formulata contestazione alcuna“.

Articolo 416 bis Codice Penale Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone (2), è punito con la reclusioneda sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni [112 n. 2].

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione (3) del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4) (5).

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profittodi delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà (6).

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego [240] (7).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater]. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/indizi-colpevolezza-dalle-intercettazioni-telefoniche/
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