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sabato 27 dicembre 2014

Avvocato penalista - Commette Furto (Art. 624 C.P.), e non Appropriazione indebita (Art. 646 C.P.), il parcheggiatore abusivo che scappa con l'auto.

Avvocato penalista - Commette Furto (Art. 624 C.P.), e non Appropriazione indebita (Art. 646 C.P.), il parcheggiatore abusivo che scappa con l'auto.

Personalmente, rilevo che nel caso vagliato si è trattato soltanto di una volgare truffa, atteso che le specifiche modalità di commissione del fatto reato integrano pienamente gli elementi costitutivi del reato di Truffa (Art. 640 C.P.), non potendosi certo disconoscere che lo spacciarsi per parcheggiatore da parte di un ladro non concreti gli artifizi o raggiri previsti dall'Art. 640 C.P.

L'Art. 640 del Codice Penale, intitolato alla Truffa, infatti, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
 
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
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Avvocato penalista - Commette Furto (Art. 624 C.P.), e non Appropriazione indebita (Art. 646 C.P.), il parcheggiatore abusivo che scappa con l'auto.
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"" Se il posteggiatore scappa con l’auto commette furto o appropriazione indebita?
 
Se il posteggiatore scappa con l’auto commette furto o appropriazione indebita?
 
Suprema Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza 12 marzo – 29 aprile 2014, n. 17957
Presidente Marasca – Relatore Demarchi Albengo
 
Nella scena del film “Scuola di ladri” (diretto da Neri Parenti 1986), Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi (rispettivamente Dalmazio, Amalio ed Egisto Siraghi) tra le varie prove del “tirocinio” per diventare “veri ladri” come lo zio Aliprando Siraghi (Enrico Maria Salerno), devono rubare delle auto fingendosi parcheggiatori.
 
Al cinema una scena del genere interpretata dai succitati attori farà sicuramente morir dal ridere ma se vi dicessi che fatti del genere sono più comuni di quel che si possa pensare e che le prossime vittime potreste essere voi… c’è poco da ridere vero?
 
Il ladro è sempre al posto giusto e pronto ad agire e nei film a volte basta portare un cappello con visiera e attendere qualche minuto fuori da un lussuoso hotel oppure da un elegante ristorante per ritrovarsi in mano le chiavi dei clienti. Troppo semplice è vero ma succede anzi il più delle volte, le auto vengono rubate con “astuzia” e non con lo scasso.
 
Il caso che ha trattato la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, riguarda proprio il furto di un’automobile e, dal punto di vista del diritto, appare molto interessante la decisione che è stata presa dai giudici di Piazza Cavour perchè chiarisce alcune differenze tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita.
 
Articolo 624 Codice Penale Furto
 
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625, 626, 649].
 
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.
 
Articolo 646 Codice Penale Appropriazione indebita
 
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
 
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783-1797], la pena è aumentata.
 
Si procede d’ufficio [c. nav. 1144-1146], se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61 [649]
 
Nel caso di specie, un posteggiatore abusivo, con la scusa di parcheggiare l’autovettura, sottraeva il veicolo alla legittima proprietaria.
 
Il ricorrente sosteneva che il tribunale abbia erroneamente applicato l’articolo 646 del codice penale, ritenendo che la fattispecie contestata integrasse il reato di furto invece che quello di appropriazione indebita.
 
Il tribunale ha ritenuto che l’assoluta illiceità della causa del contratto intervenuto tra l’indagato e la persona offesa rendesse impossibile l’interversione del possesso che si richiede per la configurabilità dei delitto di cui all’articolo 646 cod. pen.
 
Il ricorrente riteneva che la nozione di possesso accolta dal diritto penale fosse più ampia di quella civilistica ed includesse anche chi abbia solo la detenzione, a qualsiasi titolo, del bene, purché esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del proprietario; poiché la persona offesa aveva dato spontaneamente e consapevolmente le chiavi della vettura all’indagato, così facendo gli aveva attribuito la piena disponibilità sul bene, per cui nessun rilievo può avere la causa illecita del negozio. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
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Avvocato penalista - Commette Furto (Art. 624 C.P.), e non Appropriazione indebita (Art. 646 C.P.), il parcheggiatore abusivo che scappa con l'auto.
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