Avvocato penalista - Il sequestro di documenti nello Studio Legale e le garanzie di libertà del difensore di cui all'Art.103 del Codice di Procedura Penale.
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"" Sequestro documentazione Studio Legale. Cosa dice la Cassazione
Sequestro documentazione Studio Legale. Cosa dice la Cassazione
Suprema Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale
Ud. 03-04-2014 Dep. 03-06-2014 Sentenza n. 23002
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere -
La Corte si Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato un caso relativo al sequestro di alcuni documenti di uno Studio Legale detenuti presso un garage.
I supremi giudici nell’esaminare il caso hanno quindi ribadito alcuni importanti principi riguardanti le garanzie difensive poste a tutela dei difensori e, dunque, si è soffermata a chiarire quegli aspetti che giuridicamente impediscono il sequestro di tale documentazione anche se la stessa non è materialmente detenuta presso lo Studio professionale ma si trova invece custodita dentro un garage che veniva utilizzato come archivio del suddetto Studio.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che “a mente dell’art. 103 c.p.p., sussiste l’obbligo di avviso della perquisizione al locale Consiglio dell’ordine e che la questione è limitata alla documentazione del legale acquisita nell’appartamento nel quale si trova lo studio e non a quella rinvenuta nel garage sito nel medesimo civico; e che inoltre dalla documentazione acquisita emerge che le intese tra il ricorrente ed il legale riguardavano le relazioni professionali tra i due e non individuano un luogo nel quale il legale medesimo avesse fissato il proprio ufficio professionale.
L’assenza di tale circostanza di fatto viene argomentata alla stregua di diversi acquisizioni e argomentazioni“.
Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione lamentando che “erroneamente la disciplina legale è stata limitata allo studio e non al garage che ne costituisce pertinenza, nel quale è custodito l’archivio.
Il tribunale confonde inoltre tra tutela della libertà dell’attività e tutela della inviolabilità dei luoghi.
Si trascura la giurisprudenza secondo cui, ai fini del sequestro, occorre avere riguardo alla persona del difensore; ed il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in un luogo diverso dall’ufficio“.
Piazza Cavour ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia (S.U. 12 novembre 1993, Rv. 195626) ha chiarito che “il divieto di sequestrare presso i difensori “carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato”, previsto dall’art. 103 c.p.p., comma 2, non è limitato all’ipotesi in cui il sequestro è disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività difensiva o all’ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso.
Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la “garanzia” prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell’ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali (“presso i difensori”), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicchè il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall’ufficio.
Dunque, essendosi in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale, il sequestro è illegittimo e l’ordinanza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio nella parte afferente alla stessa documentazione“.
Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della documentazione legale.
Articolo 103 Codice di Procedura Penale Garanzie di libertà del difensore
1. Le ispezioni [244 c.p.p.] e le perquisizioni [247 c.p.p.] negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61 c.p.p.], limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici [225 c.p.p.] non si può procedere a sequestro [253 c.p.p.] di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità [177-186 c.p.p.] avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni [266 c.p.p.] dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza [254 c.p.p.] tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191 c.p.p.]. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/sequestro-documentazione-studio-legale-dice-cassazione/
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Sequestro documentazione Studio Legale. Cosa dice la Cassazione
Suprema Corte di Cassazione – Quarta sezione Penale
Ud. 03-04-2014 Dep. 03-06-2014 Sentenza n. 23002
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere -
La Corte si Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato un caso relativo al sequestro di alcuni documenti di uno Studio Legale detenuti presso un garage.
I supremi giudici nell’esaminare il caso hanno quindi ribadito alcuni importanti principi riguardanti le garanzie difensive poste a tutela dei difensori e, dunque, si è soffermata a chiarire quegli aspetti che giuridicamente impediscono il sequestro di tale documentazione anche se la stessa non è materialmente detenuta presso lo Studio professionale ma si trova invece custodita dentro un garage che veniva utilizzato come archivio del suddetto Studio.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che “a mente dell’art. 103 c.p.p., sussiste l’obbligo di avviso della perquisizione al locale Consiglio dell’ordine e che la questione è limitata alla documentazione del legale acquisita nell’appartamento nel quale si trova lo studio e non a quella rinvenuta nel garage sito nel medesimo civico; e che inoltre dalla documentazione acquisita emerge che le intese tra il ricorrente ed il legale riguardavano le relazioni professionali tra i due e non individuano un luogo nel quale il legale medesimo avesse fissato il proprio ufficio professionale.
L’assenza di tale circostanza di fatto viene argomentata alla stregua di diversi acquisizioni e argomentazioni“.
Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione lamentando che “erroneamente la disciplina legale è stata limitata allo studio e non al garage che ne costituisce pertinenza, nel quale è custodito l’archivio.
Il tribunale confonde inoltre tra tutela della libertà dell’attività e tutela della inviolabilità dei luoghi.
Si trascura la giurisprudenza secondo cui, ai fini del sequestro, occorre avere riguardo alla persona del difensore; ed il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in un luogo diverso dall’ufficio“.
Piazza Cavour ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia (S.U. 12 novembre 1993, Rv. 195626) ha chiarito che “il divieto di sequestrare presso i difensori “carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato”, previsto dall’art. 103 c.p.p., comma 2, non è limitato all’ipotesi in cui il sequestro è disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività difensiva o all’ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso.
Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la “garanzia” prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell’ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali (“presso i difensori”), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicchè il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall’ufficio.
Dunque, essendosi in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale, il sequestro è illegittimo e l’ordinanza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio nella parte afferente alla stessa documentazione“.
Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della documentazione legale.
Articolo 103 Codice di Procedura Penale Garanzie di libertà del difensore
1. Le ispezioni [244 c.p.p.] e le perquisizioni [247 c.p.p.] negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61 c.p.p.], limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici [225 c.p.p.] non si può procedere a sequestro [253 c.p.p.] di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità [177-186 c.p.p.] avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni [266 c.p.p.] dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza [254 c.p.p.] tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191 c.p.p.]. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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