Avvocato penalista - E' Truffa (militare) ossia il reato di cui all'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace il fatto del militare che non comunichi alla P.A. di svolgere un'altra attività incompatibile.
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L'Art. 234 del Codice Penale Militare di Pace, intitolato alla Truffa (militare), prevede e stabilisce che:
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.
La condanna importa la rimozione.
"" Truffa militare, mancata comunicazione alla P.A. di un’attività incompatibile
Truffa militare, mancata comunicazione alla P.A. di un’attività incompatibile
Corte di Cassazione sezione 1 penale, sentenza 15.05.2014 n° 20323
Con la sentenza n° 20323/2014 che si commenta di seguito, la Cassazione ha trattato un caso di truffa militare all’esito del giudizio avanti la Corte Militare di Appello di Roma del 03.07.2013.
Tale ipotesi di truffa veniva ravvisata nell’aver taciuto, l’imputato, una sua nuova attività’ lavorativa incompatibile con la protrazione del rapporto di lavoro con la P.A.
In effetti, nel periodo dall’aprile 2006 al novembre 2007 il ricorrente, conseguita la laurea in medicina, stipulo’ un contratto di lavoro continuativo presso la casa di cura (OMISSIS), dapprima con un impegno di quaranta ore settimanali e poi di trentotto ore settimanali, con una retribuzione annua pari a 45.000 euro prima e ad 84 mila euro nel 2007.
Si riteneva quindi corretto che l’(OMISSIS) fosse operante in modo continuativo presso la clinica menzionata, ancorche’ ancora dipendente dell’amministrazione pubblica, cosi’ incorrendo nella palese incompatibilita’ di ruoli, come previsto dal Testo Unico n° 3 10.01.1957 operante per tutti i dipendenti pubblici.
Veniva pertanto individuata proprio nella mancata comunicazione dell’attivita’ svolta (peraltro ampiamente ammessa dell’imputato, in ragione della necessita’ di non abbandonare il certo per l’incerto) all’amministrazione di appartenenza l’artificio ed il raggiro di tacere, non il fatto di avere conseguito la laurea e l’abitazione alla professione medica, ma il rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato con una casa di cura.
A tale silenzio segui’ il fatto, economicamente apprezzabile, che l’amministrazione oltre che mantenergli il posto di lavoro lo retribui’ regolarmente.
Non poteva portare ad opinare diversamente l’argomento sviluppato dalla difesa, secondo cui il (OMISSIS) avrebbe avuto comunque diritto alla retribuzione perche’ in condizioni fisiche precarie, atteso che il profilo delle certificazioni mediche false era stato ampiamente superato e corretto con una nuova contestazione, facente leva sul fatto di aver nascosto il rapporto di lavoro continuativo all’Amministrazione di appartenenza che, se solo ne avesse avuto contezza, avrebbe immediatamente interrotto il rapporto e quindi il corso della retribuzione. ""
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.
La condanna importa la rimozione.
"" Truffa militare, mancata comunicazione alla P.A. di un’attività incompatibile
Truffa militare, mancata comunicazione alla P.A. di un’attività incompatibile
Corte di Cassazione sezione 1 penale, sentenza 15.05.2014 n° 20323
Con la sentenza n° 20323/2014 che si commenta di seguito, la Cassazione ha trattato un caso di truffa militare all’esito del giudizio avanti la Corte Militare di Appello di Roma del 03.07.2013.
Tale ipotesi di truffa veniva ravvisata nell’aver taciuto, l’imputato, una sua nuova attività’ lavorativa incompatibile con la protrazione del rapporto di lavoro con la P.A.
In effetti, nel periodo dall’aprile 2006 al novembre 2007 il ricorrente, conseguita la laurea in medicina, stipulo’ un contratto di lavoro continuativo presso la casa di cura (OMISSIS), dapprima con un impegno di quaranta ore settimanali e poi di trentotto ore settimanali, con una retribuzione annua pari a 45.000 euro prima e ad 84 mila euro nel 2007.
Si riteneva quindi corretto che l’(OMISSIS) fosse operante in modo continuativo presso la clinica menzionata, ancorche’ ancora dipendente dell’amministrazione pubblica, cosi’ incorrendo nella palese incompatibilita’ di ruoli, come previsto dal Testo Unico n° 3 10.01.1957 operante per tutti i dipendenti pubblici.
Veniva pertanto individuata proprio nella mancata comunicazione dell’attivita’ svolta (peraltro ampiamente ammessa dell’imputato, in ragione della necessita’ di non abbandonare il certo per l’incerto) all’amministrazione di appartenenza l’artificio ed il raggiro di tacere, non il fatto di avere conseguito la laurea e l’abitazione alla professione medica, ma il rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato con una casa di cura.
A tale silenzio segui’ il fatto, economicamente apprezzabile, che l’amministrazione oltre che mantenergli il posto di lavoro lo retribui’ regolarmente.
Non poteva portare ad opinare diversamente l’argomento sviluppato dalla difesa, secondo cui il (OMISSIS) avrebbe avuto comunque diritto alla retribuzione perche’ in condizioni fisiche precarie, atteso che il profilo delle certificazioni mediche false era stato ampiamente superato e corretto con una nuova contestazione, facente leva sul fatto di aver nascosto il rapporto di lavoro continuativo all’Amministrazione di appartenenza che, se solo ne avesse avuto contezza, avrebbe immediatamente interrotto il rapporto e quindi il corso della retribuzione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/truffa-militare-mancata-comunicazione-p-unattivita-incompatibile/
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