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martedì 2 dicembre 2014

Avvocato penalista - Integra il reato di Diffamazione (Art. 595 del Codice Penale) il fatto di chi affigga nella bacheca condominiale la lista dei condomini morosi.

Avvocato penalista - Integra il reato di Diffamazione (Art. 595 del Codice Penale) il fatto di chi affigga nella bacheca condominiale la lista dei condomini morosi.
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Avvocato penalista - Integra il reato di Diffamazione (Art. 595 del Codice Penale) il fatto di chi affigga nella bacheca condominiale la lista dei condomini morosi.  
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"" Diffamazione, condominio, lista dei morosi

Diffamazione, condominio, lista dei morosi

Suprema Corte di Cassazione Sezione Feriale
Sentenza 28 agosto – 26 settembre 2014 n. 39986

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso che sicuramente interesserà a chi vive all’interno di un condominio.

La Cassazione spesso si trova a dover decidere questioni riguardante liti condominiali o tra condomini e amministratore, in questo caso si è giunti addirittura ad una sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione.

Infatti, agli imputati veniva contestato il fatto di aver affisso nel portone del condominio i nominativi dei morosi e questa condotta, nonostante l’effettiva morosità delle persone inserite in elenco, è stata ritenuta diffamante da parte dei Supremi Giudici poiché, si legge in sentenza, “non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri“.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la Corte osserva che “ai fini dell’integrazione del delitto di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (sez. 5 n. 4364 del 12/12/2012, Rv. 254390)“.

Articolo 595 Codice Penale Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.  ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/diffamazione-condominio-lista-dei-morosi/
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