http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra avvocato e indagato, Artt. 103 e 271 c.p.p., riguarda solo le conversazioni e le comunicazioni che attengono alla funzione difensiva.

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domenica 21 dicembre 2014

Avvocato penalista - Il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra avvocato e indagato, Artt. 103 e 271 c.p.p., riguarda solo le conversazioni e le comunicazioni che attengono alla funzione difensiva.

Avvocato penalista - Il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni  tra avvocato e indagato, Artt. 103 e 271 c.p.p.,  riguarda solo  le conversazioni  e le comunicazioni  che attengono alla funzione difensiva.
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Avvocato penalista - Il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni  tra avvocato e indagato, Artt. 103 e 271 c.p.p., riguarda solo  le conversazioni  e le comunicazioni  che attengono alla funzione difensiva.
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"" Intercettazione telefonica tra avvocato e indagato

Intercettazione telefonica tra avvocato e indagato

Suprema Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza 29 maggio – 18 giugno 2014, n. 26323
Presidente Gentile – Relatore Rago

La Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato un caso relativo all’utilizzabilità della conversazione telefonica intercorsa tra un indagato e il proprio difensore, che lo assisteva in una causa di separazione, in cui l’uomo confessava di aver commesso i fatti per cui era indagato.

Va rammentato che la ratio del divieto di intercettazioni di conversazioni di cui all’art. 103 cod. proc. pen. va rinvenuta nella tutela dell’esercizio della funzione difensiva e, quindi, di un diritto costituzionalmente protetto: da qui il divieto di utilizzabilità previsto dal combinato disposto degli artt. 103/7 e 271 cod. proc. pen.

Di conseguenza, i requisiti perché possa essere fatta valere la suddetta inutilizzabilità è necessario che il difensore venga a conoscenza dei fatti a causa dell’esercizio delle funzioni difensive o della propria professione (Cass. 17979/2013 riv 255516) e sempre che attengano alla funzione esercitata (SSUU 25/1993 riv 195628).

Pertanto, poiché “il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica” (SSUU cit.), a contrario, il divieto in esame non è invocabile:

a) se la conversazione non sia pertinente all’attività professionale svolta: Cass. 2951/2007 riv 238441.

b) se la conversazione integra essa stessa un’ipotesi di reato: Cass. 35656/2003 riv 226659.

Ricorda la Corte che “Non ogni colloquio fra cliente e difensore, può essere qualificato come rientrante nell’ambito del mandato difensivo, ma solo quello che, in considerazione del contenuto complessivo della conversazione, possa far ritenere che l’avvocato, in quell’occasione, abbia svolto il suo tipico ruolo di difensore, ruolo che si esplica, come correttamente rilevato dal ricorrente, in consigli, strategie difensive, richieste di chiarimenti ecc..“

Secondo la Corte, “proprio perché la fattispecie è singolare, trattandosi di un colloquio intercorso fra soggetti pacificamente legati anche da un rapporto di amicizia o comunque di familiarità sicuramente esulante dal semplice rapporto professionale che lega il difensore al cliente il Tribunale avrebbe dovuto meglio valutare:

a) se il lungo monologo dell’indagato fosse finalizzato ad ottenere consigli difensivi dall’amico avvocato, o, non fosse, piuttosto, una mera manifestazione del profondo rancore che nutriva nei confronti della moglie, confidenza che avrebbe potuto fare a chiunque altri con cui fosse in stretti rapporti di amicizia;

b) se le (rare) risposte date dall’avvocato, fossero di natura professionale (e, quindi, rientranti nell’ambito del mandato difensivo) oppure avessero una mera natura consolatoria ed “amicale” a fronte delle confidenze ricevute.

In conclusione, alla stregua di quanto appena illustrato, l’ordinanza va annullata e gli atti trasmessi al tribunale il quale, nel nuovo esame, si atterrà al seguente principio di diritto:

“In tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall’art. 103 cod. proc. pen., il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venga intercettato un colloquio fra l’indagato ed un avvocato legati da uno stretto rapporto di amicizia e familiarità, il giudice, al fine di stabilire se quel colloquio sia o no utilizzabile, all’esito di un esame globale ed unitario dell’intera conversazione, deve valutare:

a) se quanto detto dall’indagato sia finalizzato ad ottenere consigli difensivi, o, non sia, piuttosto, una mera confidenza che potrebbe essere fatta a chiunque altri con cui si trovi in stretti rapporti di amicizia;

b) se quanto detto dall’avvocato sia di natura professionale (e, quindi, rientrante nell’ambito del mandato difensivo) oppure abbia una mera natura consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute”.

Articolo 103 Codice di Procedura Penale Garanzie di libertà del difensore

1. Le ispezioni [244 c.p.p.] e le perquisizioni [247 c.p.p.] negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61 c.p.p.], limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici [225 c.p.p.] non si può procedere a sequestro [253 c.p.p.] di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità [177-186 c.p.p.] avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni [266 c.p.p.] dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza [254 c.p.p.] tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191 c.p.p.]

Articolo 271 Codice di Procedura Penale Divieti di utilizzazione

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 2.

Non possono essere utilizzate [191] le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103]. 3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato[253 2]. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/intercettazione-telefonica-avvocato-indagato/
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