Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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"" Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Suprema Corte di Cassazione – Penale VI Sezione
Sentenza del 3 Giugno 2014 n. 23017
La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso relativo all’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza in favore del genitore affidatario.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania confermava nei confronti dell’imputato la condanna emessa per il reato ex articolo 570 secondo comma del codice penale in quanto veniva riconosciuto colpevole per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non per colpa, non versando l’assegno di mantenimento a titolo di contributo per il mantenimento della minore.
La difesa dell’imputato presentava dunque ricorso per Cassazione per i seguenti motivi : – l’eccezione di incompetenza territoriale dei Tribunale di Modica in favore di quello di Ragusa era stata formulata all’udienza di prima trattazione e quindi tempestivamente, differentemente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, che aveva disatteso l’eccezione solo con tale infondato rilievo; – insussistenza dello stato di bisogno della donna, nonché della stessa minore alla quale l’imputato non avrebbe fatto mancare nulla.
Piazza Cavour ha ritenuto “errata la risposta della Corte d’appello essendo effettivamente tempestiva l’eccezione di incompetenza territoriale” tuttavia gli ermellini hanno rilevato come detta censura sia comunque “infondata in diritto“.
Circa il secondo motivo la Corte rileva che lo stesso sia in parte inammissibile e in parte infondato e ribadisce un principio già affermato in precedenti sentenze secondo cui «l’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una ‘gestione’ ordinata delle quotidiane esigenze di ‘sussistenza’ del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario».
Infatti, continua la Corte “i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all’adempimento dell’obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.
E’ indubbio che tali esigenze primarie, perché tali, debbono essere assolte prioritariamente, sicchè ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga, come nella fattispecie ricostruita dai Giudici del merito, in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante“.
Articolo 570 Codice Penale Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [c.c. 147, 316], [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-degli-obblighi-assistenza-familiare/
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Suprema Corte di Cassazione – Penale VI Sezione
Sentenza del 3 Giugno 2014 n. 23017
La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso relativo all’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza in favore del genitore affidatario.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania confermava nei confronti dell’imputato la condanna emessa per il reato ex articolo 570 secondo comma del codice penale in quanto veniva riconosciuto colpevole per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non per colpa, non versando l’assegno di mantenimento a titolo di contributo per il mantenimento della minore.
La difesa dell’imputato presentava dunque ricorso per Cassazione per i seguenti motivi : – l’eccezione di incompetenza territoriale dei Tribunale di Modica in favore di quello di Ragusa era stata formulata all’udienza di prima trattazione e quindi tempestivamente, differentemente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, che aveva disatteso l’eccezione solo con tale infondato rilievo; – insussistenza dello stato di bisogno della donna, nonché della stessa minore alla quale l’imputato non avrebbe fatto mancare nulla.
Piazza Cavour ha ritenuto “errata la risposta della Corte d’appello essendo effettivamente tempestiva l’eccezione di incompetenza territoriale” tuttavia gli ermellini hanno rilevato come detta censura sia comunque “infondata in diritto“.
Circa il secondo motivo la Corte rileva che lo stesso sia in parte inammissibile e in parte infondato e ribadisce un principio già affermato in precedenti sentenze secondo cui «l’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una ‘gestione’ ordinata delle quotidiane esigenze di ‘sussistenza’ del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario».
Infatti, continua la Corte “i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all’adempimento dell’obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità.
E’ indubbio che tali esigenze primarie, perché tali, debbono essere assolte prioritariamente, sicchè ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga, come nella fattispecie ricostruita dai Giudici del merito, in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante“.
Articolo 570 Codice Penale Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [c.c. 147, 316], [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-degli-obblighi-assistenza-familiare/
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