Avvocato penalista - La Rapina, Articolo 628 del Codice Penale, commessa con una pistola giocattolo, esclude, per la sua obiettività, l'aggravante di cui al n°. 1, prima parte, dell'Articolo 628 del Codice Penale.
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"" Rapina con pistola giocattolo ed esclusione dell’aggravante
Rapina con pistola giocattolo ed esclusione dell’aggravante
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 – 22 ottobre, n. 43880
Presidente Esposito – Relatore Gallo
Presidente Esposito – Relatore Gallo
La Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato il caso di una rapina poichè veniva proposto ricorso dal P.G. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che sollevava un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione all’esclusione della circostanza aggravante dell’uso di un’arma, eccependo che l’uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunque l’aggravante di cui al comma III, n. 1 dell’art. 628 cod. pen., che ha natura oggettiva.
La Corte territoriale per tutti e tre gli imputati, escludeva l’aggravante dell’uso dell’arma (ma anche quella delle più persone riunite), confermando le già concesse circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e dell’integrale riparazione del danno, riducendo così la pena degli imputati.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è infondato.
I giudici di Piazza Cavour osservano infatti che “ la parte offesa non è stata intimidita dall’arma, avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola giocattolo“.
Gli ermellini hanno ricordato che “Quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma”.
Pertanto, la sussistenza dell’aggravante deve considerarsi ancorata al dato obiettivo dell’uso dell’arma giocattolo priva del richiesto tappo rosso, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua reale capacità intimidatoria.
In conclusione, si legge in sentenza, “si deve pur sempre trattare di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore di un’arma, tale da ingenerare equivoco. Nel caso di specie l’oggetto – evidentemente – non aveva caratteristiche tali da presentare l’aspetto di un’arma, trattandosi di un giocattolo di plastica. Di conseguenza correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dell’aggravante“
Articolo 628 Codice Penale Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 2] o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da milletrentadue euro a tremilanovantotto euro:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire [605, 613; c. nav. 1137];
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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