Avvocato penalista - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e diritto di difesa. La difesa ha il diritto di accedere alle registrazioni prima del loro deposito e il P. M. non può opporsi all'accesso.
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"" Intercettazioni, difesa e diritto di accedere alle registrazioni
Intercettazioni, difesa e diritto di accedere alle registrazioni
Corte di Cassazione sezione VI Penale
Sentenza 6 – 24 novembre 2014, n. 48649
Presidente Milo – Relatore Bassi
Sentenza 6 – 24 novembre 2014, n. 48649
Presidente Milo – Relatore Bassi
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha esaminato un interessante caso relativo alle intercettazioni .
Più nello specifico, la Corte richiamando anche decisioni prese dalle Sezioni Unite, ha chiarito alcuni importanti principi di diritto che riguardano la possibilità per la difesa di accedere alle registrazioni e il conseguente obbligo del Pubblico Ministero di consentirlo.
Gli ermellini infatti, accogliendo le doglianze dei ricorrenti hanno osservato che “la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del comma 4 dell’art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale “de libertate”, obbligo il cui inadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. (Cass. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908)“.
Inoltre, Piazza Cavour ha precisato che “l’ingiustificato diniego del pubblico ministero a che il difensore dell’indagato abbia accesso alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni intercettate, i cui risultati siano stati utilizzati per l’emissione di un provvedimento cautelare, determina un vizio del procedimento di acquisizione della prova nel giudizio cautelare, con la conseguente impossibilità di utilizzazione degli elementi acquisiti“ ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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