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lunedì 29 dicembre 2014

Avvocato penalista - La Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza dell'alcool, vietata e punita dall'Art. 186 del C.d.S., prevale rispetto al maltempo.

Avvocato penalista - La Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza dell'alcool, vietata e punita dall'Art. 186 del C.d.S., prevale rispetto al maltempo.
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Avvocato penalista - La Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza dell'alcool, vietata e punita dall'Art. 186 del C.d.S., prevale rispetto al maltempo. 
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"" Guida in stato di ebbrezza. Irrilevante il maltempo

Guida in stato di ebbrezza. Irrilevante il maltempo

Suprema Corte di Cassazione Quarta Sezione Penale
Sentenza n. 22669/2014 ud. 27/05/2014 – dep.30/05/2014
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente –
Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere -

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso relativo alla guida in stato di ebbrezza e, in particolare, si è soffermata nello spiegare come l’alta percentuale alcolica rinvenuta sul conducente del veicolo che ha provocato l’incidente rende del tutto irrilevanti altre eventuali concause quali ad esempio le condizioni atmosferiche avverse.

Il fatto che piovesse nel momento in cui si è verificato l’incidente non discolpa colui che ha causato l’incidente pertanto, secondo i giudici di Piazza Cavour, non risulta condivisibile “quanto asserito dal ricorrente in merito al fatto che si sarebbe pretesa dall’imputato una prova a discolpa per dirimere una situazione di contraddittorietà probatoria, introducendo sotto l’apparente censura alla motivazione una questione di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, ossia la valutazione della prova” e, motivando il rigetto del ricorso precisano che, con riferimento ai fatti di causa.

“Il giudice di merito ha, in realtà, escluso che l’istruttoria avesse consegnato un esito contraddittorio ed ha ritenuto che, una volta accertato che il veicolo condotto dall’imputato, in stato di ebbrezza alcolica, fosse andato ad urtare una vettura ferma al bordo della strada, la circostanza che al momento del sinistro piovesse non fosse idonea a rendere dubbio il collegamento causale tra lo stato di ebbrezza (rectius tra la condotta colposa del conducente) ed il sinistro, con buon governo del principio di causalità, correttamente richiamato nella pronuncia, secondo il quale, per escludere il collegamento causale tra la condotta dell’agente e l’evento alla stessa materialmente conseguente, è necessario accertare la sopravvenienza di un evento che, inserendosi nell’iter causale, abbia innescato un percorso eziologico completamente diverso rispetto a quello determinato dall’agente ovvero, pur inserendosi nel percorso causale collegato alla condotta, si connoti per l’assoluta anomalia ed eccezionalità (ex multis Sez. 4^, n. 10626 del 19/02/2013, P.C. in proc. Morgando, Rv.256391 Sez. 4^, n. 23309 del 29/04/2011, Cocon, Rv. 250695; Sez. 4^ n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi e altri, Rv. 245460, in tema di incidente stradale)”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/guida-in-ebbrezza-irrilevante-maltempo/
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