Avvocato penalista - La diserzione, la simulazione di infermità e la truffa militare, integrano rispettivamente i reati di cui agli Artt. 148 c.p.m.p., n. 2; 159 c.p.m.p.; 234 c.p.m.p., commi 1 e 2; 47 c.p.m.p., n. 2, e 81 cpv. c.p., continuati e pluriaggravati.
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"" Diserzione, simulazione e truffa militare
Diserzione, simulazione e truffa militare
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 30 aprile 2014, n. 18252
Diserzione, Simulazione, infermità, Truffa militare, Conflitto positivo di giurisdizione, Connessione procedimenti, reati comuni e militari, Presupposti, Gravità
Con la sentenza n° 18252/14 che si commenta di seguito, la Cassazione si trova a dover risolvere un conflitto di giurisdizione sollevato dal Gup del Tribunale Militare di Roma nei confronti del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La questione ruota intorno alla portata dispositiva dell’articolo 13 c.p.p. comma 2, in forza del quale “la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari opera soltanto qualora il reato comune sia piu’ grave di quello militare “avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16, comma 3“.
Dalla lettera della disposizione del codice emerge che la connessione a favore della giurisdizione del giudice ordinario e’ confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia piu’ grave o di pari gravita’ rispetto a quello militare.
Nel caso in esame, essendo il reato comune ( punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ) meno grave di quello militare, dichiara la giurisdizione del Tribunale militare di Roma limitatamente al reato di cui all’articolo 234 c.p.m.p., comma 2, cui dispone la trasmissione degli atti relativi.
Articolo 234 – Codice Penale Militare di Pace Truffa
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1. se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.
La condanna importa la rimozione.
Articolo 13 Codice di Procedura Penale Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [102, 134 Cost.], è competente per tutti quest’ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3.
In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario
Articolo 640 Codice Penale Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/diserzione-simulazione-truffa-militare/
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"" Diserzione, simulazione e truffa militare
Diserzione, simulazione e truffa militare
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 30 aprile 2014, n. 18252
Diserzione, Simulazione, infermità, Truffa militare, Conflitto positivo di giurisdizione, Connessione procedimenti, reati comuni e militari, Presupposti, Gravità
Con la sentenza n° 18252/14 che si commenta di seguito, la Cassazione si trova a dover risolvere un conflitto di giurisdizione sollevato dal Gup del Tribunale Militare di Roma nei confronti del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La questione ruota intorno alla portata dispositiva dell’articolo 13 c.p.p. comma 2, in forza del quale “la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari opera soltanto qualora il reato comune sia piu’ grave di quello militare “avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16, comma 3“.
Dalla lettera della disposizione del codice emerge che la connessione a favore della giurisdizione del giudice ordinario e’ confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia piu’ grave o di pari gravita’ rispetto a quello militare.
Nel caso in esame, essendo il reato comune ( punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ) meno grave di quello militare, dichiara la giurisdizione del Tribunale militare di Roma limitatamente al reato di cui all’articolo 234 c.p.m.p., comma 2, cui dispone la trasmissione degli atti relativi.
Articolo 234 – Codice Penale Militare di Pace Truffa
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1. se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.
La condanna importa la rimozione.
Articolo 13 Codice di Procedura Penale Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [102, 134 Cost.], è competente per tutti quest’ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3.
In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario
Articolo 640 Codice Penale Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/diserzione-simulazione-truffa-militare/
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