Avvocato penalista - L'acquisto di un prodotto contraffatto non è né Ricettazione, Art. 648 C.P., né Acquisto di cose di sospetta provenienza, Art. 712 C.P., ma l’illecito amministrativo di cui alla L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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"" Acquistare un prodotto contraffatto non costituisce reato.
Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, analizzando il testo attuale del comma 7 del decreto legge n. 35 del 2005, hanno stabilito con la sentenza n. 22225 depositata l’8 giugno 2012, la punibilità della condotta imprudente di compra un bene “taroccato” soltanto in via amministrativa e non invece sotto l’ambito penale che ricollega tale condotta al reato di ricettazione.
Per i Giudici “…non può configurarsi una responsabilità penale per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 ( conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).
Quest’ultima fattispecie va infatti considerata prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale”.
Nonostante la normativa europea impone l’adozione di mezzi «effettivi, proporzionati e dissuasivi» a protezione dei diritti di proprietà industriale (direttiva 2004/48/CE) la massima Corte ha di fatto depenalizzato la condotta citata facendo venir meno sia la multa nei confronti di colui che commette l’imprudenza di acquistare un bene contraffatto sia il risarcimento del danno alla parte civile, rappresentata dall’azienda produttrice del marchio originale oggetto di contraffazione.
Questa decisione é stata adottata nei confronti di un uomo che in un primo momento, per aver acquistato un rolex contraffatto, era stato condannato per ricettazione al pagamento di una pena pecuniaria e risarcimento del danno alla casa produttrice dell’orologio.
Per i supremi giudici, ai fini del reato di ricettazione, é irrilevante l’atteggiamento psicologico avuto da parte dell’acquirente (ovvero la consapevolezza dell’illecito) restando invece determinante il profitto.
In conclusione, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che chi compra merce contraffatta non commette nessun reato e rischia solo una sanzione amministrativa anche se in Europa non la pensano tutti così. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/acquistare-un-prodotto-contraffatto-non-costituisce-reato/
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"" Acquistare un prodotto contraffatto non costituisce reato.
Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, analizzando il testo attuale del comma 7 del decreto legge n. 35 del 2005, hanno stabilito con la sentenza n. 22225 depositata l’8 giugno 2012, la punibilità della condotta imprudente di compra un bene “taroccato” soltanto in via amministrativa e non invece sotto l’ambito penale che ricollega tale condotta al reato di ricettazione.
Per i Giudici “…non può configurarsi una responsabilità penale per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 ( conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).
Quest’ultima fattispecie va infatti considerata prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale”.
Nonostante la normativa europea impone l’adozione di mezzi «effettivi, proporzionati e dissuasivi» a protezione dei diritti di proprietà industriale (direttiva 2004/48/CE) la massima Corte ha di fatto depenalizzato la condotta citata facendo venir meno sia la multa nei confronti di colui che commette l’imprudenza di acquistare un bene contraffatto sia il risarcimento del danno alla parte civile, rappresentata dall’azienda produttrice del marchio originale oggetto di contraffazione.
Questa decisione é stata adottata nei confronti di un uomo che in un primo momento, per aver acquistato un rolex contraffatto, era stato condannato per ricettazione al pagamento di una pena pecuniaria e risarcimento del danno alla casa produttrice dell’orologio.
Per i supremi giudici, ai fini del reato di ricettazione, é irrilevante l’atteggiamento psicologico avuto da parte dell’acquirente (ovvero la consapevolezza dell’illecito) restando invece determinante il profitto.
In conclusione, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che chi compra merce contraffatta non commette nessun reato e rischia solo una sanzione amministrativa anche se in Europa non la pensano tutti così. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/acquistare-un-prodotto-contraffatto-non-costituisce-reato/
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