http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - L'acquisto di un prodotto contraffatto non è né Ricettazione, Art. 648 C.P., né Acquisto di cose di sospetta provenienza, Art. 712 C.P., ma l’illecito amministrativo di cui alla L. 23 luglio 2009, n°. 99.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

sabato 26 settembre 2015

Avvocato penalista - L'acquisto di un prodotto contraffatto non è né Ricettazione, Art. 648 C.P., né Acquisto di cose di sospetta provenienza, Art. 712 C.P., ma l’illecito amministrativo di cui alla L. 23 luglio 2009, n°. 99.

Avvocato penalista - L'acquisto di un prodotto contraffatto non è né Ricettazione, Art. 648 C.P., né Acquisto di cose di sospetta provenienza, Art. 712 C.P., ma l’illecito amministrativo di cui alla  L. 23 luglio 2009, n°. 99.
____________________________________

Avvocato penalista - L'acquisto di un prodotto contraffatto non è né Ricettazione, Art. 648 C.P., né Acquisto di cose di sospetta provenienza, Art. 712 C.P., ma l’illecito amministrativo di cui alla  L. 23 luglio 2009, n°. 99.
____________________________________

"" Acquistare un prodotto contraffatto non costituisce reato.

Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, analizzando il testo attuale del comma 7 del decreto legge n. 35 del 2005, hanno stabilito con la sentenza n. 22225 depositata l’8 giugno 2012, la punibilità della condotta imprudente di  compra un bene “taroccato”  soltanto in via amministrativa e non invece sotto l’ambito penale che ricollega tale condotta al reato di ricettazione.

Per i Giudici  “…non può configurarsi una responsabilità penale per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 ( conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).

Quest’ultima fattispecie va infatti considerata prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale”.

Nonostante la normativa europea impone l’adozione di mezzi «effettivi, proporzionati e dissuasivi» a protezione dei diritti di proprietà industriale (direttiva 2004/48/CE) la massima Corte ha di fatto depenalizzato la condotta citata facendo venir meno sia la multa nei confronti di colui che commette l’imprudenza di acquistare un bene contraffatto sia il risarcimento del danno alla parte civile, rappresentata dall’azienda produttrice del marchio originale oggetto di contraffazione.

Questa decisione é stata adottata nei confronti di un uomo che in un primo momento, per aver acquistato un rolex contraffatto, era stato condannato per ricettazione al pagamento di una pena pecuniaria e risarcimento del danno alla casa produttrice dell’orologio.

Per i supremi giudici,  ai fini del reato di ricettazione, é irrilevante l’atteggiamento psicologico avuto da parte dell’acquirente (ovvero la consapevolezza dell’illecito) restando invece determinante il profitto.

In conclusione, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che chi compra merce contraffatta non commette nessun reato e rischia solo una sanzione amministrativa  anche se in Europa non la pensano tutti così. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/acquistare-un-prodotto-contraffatto-non-costituisce-reato/
____________________________________

Avvocato penalista - L'acquisto di un prodotto contraffatto non è né Ricettazione, Art. 648 C.P., né Acquisto di cose di sospetta provenienza, Art. 712 C.P., ma l’illecito amministrativo di cui alla  L. 23 luglio 2009, n°. 99.
____________________________________



Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________