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domenica 27 settembre 2015

Avvocato penalista - Equitalia, rea di Omissione di atti di ufficio, Art. 328, comma 2, c. p., è stata condannata a risarcire il danno morale causato al contribuente.

Avvocato penalista - Equitalia, rea di Omissione di atti di ufficio, Art. 328, comma 2, c. p., è stata condannata a risarcire il danno morale causato al contribuente.
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Avvocato penalista - Equitalia, rea di Omissione di atti di ufficio, Art. 328, comma 2, c. p., è stata condannata a risarcire il danno morale causato al contribuente.
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"" Equitalia condannata a risarcire il danno morale del contribuente.

Sentenza Cassazione n. 9445/2012 – Pignoramento illegittimo: Equitalia condannata a risarcire il danno morale del contribuente.

La sentenza oggi in esame, la n. 9445/2012, riguarda un caso di Equitalia che ha proceduto con l’esecuzione forzata anche dopo l’annullamento giudiziale del credito vantato ma la Cassazione, per tutta risposta, per omissione di atti d’ufficio, ha condannato l’Ente per aver proceduto illegittimamente ad un pignoramento a risarcire il contribuente per il danno morale subito.

Nel caso specirfico, le sanzioni amministrative non erano dovute, infatti vi era stata già una sentenza del Tribunale sulle somme in contestazione e il contribuente ne era uscito vittorioso e lo aveva comunicato ai soggetti interessati (Concessionario del servizio di riscossione e Comune di Roma).

Non avendo risposto alla richiesta d’interruzione del procedimento (nei trenta giorni nè sono state fornite le ragioni del ritardo) si è configurato il reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328, 2 comma, c.p.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha deciso che «in tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, (come nella specie, nella quale il danneggiato assume come causa del danno il pignoramento mobiliare eseguito, per un credito accertato come inesistente, nonostante la espressa richiesta al Comune e al Concessionario di interruzione del procedimento per il recupero del credito, e in mancanza di risposta a tale richiesta per spiegarne le ragioni, ed è ipotizzabile la fattispecie di reato prevista dall’art. 328, secondo comma, cod. pen.) per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., spetta al giudice accertare, incindenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la fattispecie».

Inoltre ha concluso precisando che «l’Accertamento che è logicamente preliminare all’indagine sull’esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest’ultimo venire in rilievo solo dopo l’esclusione della configurabilità di un reato; accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell’interesse tutelato». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/pignoramento-illegittimo-equitalia-condannata-a-risarcire-il-danno-morale-del-contribuente/
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Avvocato penalista - Equitalia, rea di Omissione di atti di ufficio, Art. 328, comma 2, c. p., è stata condannata a risarcire il danno morale causato al contribuente.
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