Avvocato penalista - La nudità, in luoghi pubblici o esposti al pubblico, costituisce reato.
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"" Cassazione: convalidata la multa ad un bagnante nudista.
La terza sezione penale della massima Corte ha convalidato la multa ad un bagnante colpevole di aver preso il sole integrale in una spiaggia di Taormina.
Per la Cassazione “si deve escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale”.
La Corte ricorda ancora che i bagnanti senza costume sono ammessi solo “nella particolare situazione di campi di nudisti, riservati a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o esposti al pubblico”.
Dai fatti di causa è emerso che insieme all’uomo multato erano presenti anche altri nudisti spariti subito, non appena sul posto è giunta l’auto dei carabinieri.
L’uomo si è difeso sostenendo che quella spiaggia è “notoriamente frequentata da numerosi anni dai nudisti”, ma è stato tutto inutile; la Corte, con la sentenza n. 28990, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo e convalidato nei suoi confronti la multa di €. 1.200.
Infine, ha osservato che “la spiaggia era frequentata, in maggioranza da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso; sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-convalidata-la-multa-ad-un-bagnante-nudista/
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"" Cassazione: convalidata la multa ad un bagnante nudista.
La terza sezione penale della massima Corte ha convalidato la multa ad un bagnante colpevole di aver preso il sole integrale in una spiaggia di Taormina.
Per la Cassazione “si deve escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale”.
La Corte ricorda ancora che i bagnanti senza costume sono ammessi solo “nella particolare situazione di campi di nudisti, riservati a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o esposti al pubblico”.
Dai fatti di causa è emerso che insieme all’uomo multato erano presenti anche altri nudisti spariti subito, non appena sul posto è giunta l’auto dei carabinieri.
L’uomo si è difeso sostenendo che quella spiaggia è “notoriamente frequentata da numerosi anni dai nudisti”, ma è stato tutto inutile; la Corte, con la sentenza n. 28990, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo e convalidato nei suoi confronti la multa di €. 1.200.
Infine, ha osservato che “la spiaggia era frequentata, in maggioranza da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso; sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-convalidata-la-multa-ad-un-bagnante-nudista/
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