Avvocato penalista - Commette omicidio colposo, Art. 589 C. P., l'imprenditore che non dota l'operaio della protezione necessaria per difendersi dall'inalazione delle fibre di amianto.
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Avvocato penalista - Commette omicidio colposo, Art. 589 C. P., l'imprenditore che non dota l'operaio della protezione necessaria per difendersi dall'inalazione delle fibre di amianto. |
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"" Amianto: omicidio colposo dopo 40 anni.
La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 24997 del 21 giugno 2012) ha condannato per omicidio colposo due imprenditori perché non hanno dotato un loro operaio della protezione necessaria e prevista anche negli anni sessanta (DPR 547/1955 e DPR 303/1956) per difendersi dall’inalazione delle fibre di amianto.
La Sezione Penale che ha esaminato il caso, ha riconosciuto il nesso di causalità tra inalazione di fibre di amianto e malattia (mesetelioma pleurico) anche se i sintomi di quest’ultima sono apparsi dopo 40 anni.
L’operaio, morto nel 2004, un anno dopo che gli é stato diagnosticato il mesotelioma, era addetto alla copertura dei tetti dell’azienda, presso la quale ha lavorato dal 1965 al 1990.
In Appello i giudici avevano escluso il citato nesso di causalità facendo venir meno anche la responsabilità dell’azienda per la morte del loro ex lavoratore.
I Giudici con la toga di ermellino peró ribaltano questa decisione osservando come gli studi sul mesotelioma pleurico avevano chiarito “che il rischio di insorgenza del tumore è proporzionale al tempo e all’intensità di esposizione e che ad un aumentare della dose è stata dimostrata una riduzione del periodo di latenza” e hanno ritenuto “dimostrato che i lavoratori non erano stati informati della pericolosità derivante dalla lavorazione dell’amianto e che nessun controllo veniva fatto dai datori di lavoro sull’uso delle mascherine protettive”.
Nel caso in specie i giudici hanno precisato che “il periodo di latenza è stato particolarmente lungo per effetto dell’esposizione non permanente ma limitata a due, tre giorni al mese e quindi di non particolare intensità”.
Per la suprema corte “quando la ricerca della legge di copertura debba attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria (integrativa delle conoscenze giudiziali) di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.” ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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