Avvocato penalista - Il diritto di critica tra colleghi d’ufficio è ammesso e non è Ingiuria, Art. 594 C. P., solo quando non travalichi dai propri compiti e non si ingerisca nell'altrui sfera.
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Avvocato penalista - Il diritto di critica tra colleghi d’ufficio è ammesso e non è Ingiuria, Art. 594 C. P., solo quando non travalichi dai propri compiti e non si ingerisca nell'altrui sfera. |
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"" Diritto di critica tra colleghi d’ufficio.
“ Lei ha l’abitudine di non rispettare i colleghi… se ne deve andare, e’ una vergogna, si permette di andare contro il mio parere…” queste parole hanno scatenato l’iter giudiziario arrivato fino alla massima corte che ha visto dapprima il risarcimento per l’anziana signora a cui era stata rivolta la frase in oggetto e poi, ribaltando la decisione presa della in sede d’appello, la corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza “perchè il fatto non costituisce reato”.
Per la Corte la frase in questione rientra nel diritto di critica ponendosi “come chiara manifestazione di dissenso per il diverso parere espresso dalla collega piu’ anziana, peraltro in un contesto tale da fare ragionevolemente ritenere che fosse stato reso con travalicamento dei compiti istituzionali da parte della stessa persona offesa ed indebita ingerenza nel proprio ambito lavorativo.” ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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Avvocato penalista - Il diritto di critica tra colleghi d’ufficio è ammesso e non è Ingiuria, Art. 594 C. P., solo quando non travalichi dai propri compiti e non si ingerisca nell'altrui sfera. |
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