Avvocato penalista - Il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.
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"" Condono a tempo per i tributi locali.
La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 12679 del 20 luglio 2012 ha deciso che il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.
In questo modo ha dichiarato illegittima la delibera del comune di Roma che condonava le liti pendenti instaurate dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2003 per gli obblighi non adempiuti dal contribuente fino al 2002 e per i procedimenti contenziosi già pendenti (la delibera in esame era stata emanata dal comune di Roma nel 2009).
In sostanza, la Corte riconoscendo all’articolo 13 della legge 289/2002 una valenza limitata nel tempo, ha ritenuto i comuni privi del potere di deliberare il condono dei propri tributi nel caso in cui ciò avvenga a distanza di anni da quando il legislatore gli ha riconosciuto questa facoltà.
Un «condono a distanza di ben sette anni dalla normativa primaria succitata, determina l’illegittimità del condono medesimo per carenza di potere».
«Una volta che sia spirato il termine, previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo, e la conseguente disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell’atto assunto in violazione della norma».
Ottenere la sospensione del giudizio in corso, in seguito alla presentazione dell’istanza di sanatoria, è possibile soltanto se si tratta di obblighi tributari sorti prima della sua entrata in vigore, (ovvero fino al 31 dicembre 2002) e se, alla stessa data, «la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati».
Senza questi requisiti il condono è illegittimo, in quanto il potere non è esercitabile «sine die dall’amministrazione comunale». ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/condono-a-tempo-per-i-tributi-locali/
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Avvocato penalista - Il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali. |
"" Condono a tempo per i tributi locali.
La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 12679 del 20 luglio 2012 ha deciso che il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.
In questo modo ha dichiarato illegittima la delibera del comune di Roma che condonava le liti pendenti instaurate dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2003 per gli obblighi non adempiuti dal contribuente fino al 2002 e per i procedimenti contenziosi già pendenti (la delibera in esame era stata emanata dal comune di Roma nel 2009).
In sostanza, la Corte riconoscendo all’articolo 13 della legge 289/2002 una valenza limitata nel tempo, ha ritenuto i comuni privi del potere di deliberare il condono dei propri tributi nel caso in cui ciò avvenga a distanza di anni da quando il legislatore gli ha riconosciuto questa facoltà.
Un «condono a distanza di ben sette anni dalla normativa primaria succitata, determina l’illegittimità del condono medesimo per carenza di potere».
«Una volta che sia spirato il termine, previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo, e la conseguente disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell’atto assunto in violazione della norma».
Ottenere la sospensione del giudizio in corso, in seguito alla presentazione dell’istanza di sanatoria, è possibile soltanto se si tratta di obblighi tributari sorti prima della sua entrata in vigore, (ovvero fino al 31 dicembre 2002) e se, alla stessa data, «la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati».
Senza questi requisiti il condono è illegittimo, in quanto il potere non è esercitabile «sine die dall’amministrazione comunale». ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/condono-a-tempo-per-i-tributi-locali/
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