Avvocato penalista - Il Furto in un Oratorio non è aggravato, poiché l'Oratorio non è un luogo di culto, né un luogo esposto alla pubblica fede o reverenza.
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"" Furto in Oratorio: la Cassazione esclude l’aggravante perché non si tratta di un “luogo di culto.”
La Cassazione ha annullato la condanna per furto aggravato ad un 43enne colpevole di aver sottratto una serie di oggetti dall’oratorio Madonna del Rosario di Pavullo.
Inizialmente il Tribunale aveva deciso di condannare l’uomo con l’aggravante per la sottrazione di cose in luoghi «esposti alla pubblica fede» ma la Cassazione ha mitigato la condanna evidenziando che “deve escludersi che le cose custodite in oratorio siano destinate alla reverenza da parte dei fedeli: infatti, deve ritenersi che siano destinate a pubblica reverenza solo le cose assolutamente rispettate dalla generalità dei consociati, in quanto espressione del sentimento religioso o di elevati ideali civili, per cui non è sufficiente che la cosa si trovi in un luogo destinato alla pubblica reverenza, ma deve avere essa stessa una funzione di culto o di devozione”.
Con la sentenza n. 29820/12 la Corte ha accolto il ricorso dell’uomo (inizialmente condannato a sei mesi di carcere e al pagamento della multa di €. 300,00) ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché «l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.
Per la Corte l’edificio in questione non può essere considerato uno stabilimento pubblico, dal momento che la stessa sentenza riconosce che si trattava di un oratorio privato, che abitualmente non era aperto al pubblico.
Inoltre, non erano stati rubati oggetti votivi, ma un «confessionale, una ginocchiera, una nicchia in legno e due ampolle in vetro, cose che non hanno proprio una funzione di culto trattandosi di oggetti soltanto strumentali all’esercizio del culto». ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/furto-in-oratorio-la-cassazione-esclude-laggravante-perche-non-si-tratta-di-un-luogo-di-culto/
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Avvocato penalista - Il Furto in un Oratorio non è aggravato, poiché l'Oratorio non è un luogo di culto, né un luogo esposto alla pubblica fede o reverenza. |
"" Furto in Oratorio: la Cassazione esclude l’aggravante perché non si tratta di un “luogo di culto.”
La Cassazione ha annullato la condanna per furto aggravato ad un 43enne colpevole di aver sottratto una serie di oggetti dall’oratorio Madonna del Rosario di Pavullo.
Inizialmente il Tribunale aveva deciso di condannare l’uomo con l’aggravante per la sottrazione di cose in luoghi «esposti alla pubblica fede» ma la Cassazione ha mitigato la condanna evidenziando che “deve escludersi che le cose custodite in oratorio siano destinate alla reverenza da parte dei fedeli: infatti, deve ritenersi che siano destinate a pubblica reverenza solo le cose assolutamente rispettate dalla generalità dei consociati, in quanto espressione del sentimento religioso o di elevati ideali civili, per cui non è sufficiente che la cosa si trovi in un luogo destinato alla pubblica reverenza, ma deve avere essa stessa una funzione di culto o di devozione”.
Con la sentenza n. 29820/12 la Corte ha accolto il ricorso dell’uomo (inizialmente condannato a sei mesi di carcere e al pagamento della multa di €. 300,00) ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché «l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.
Per la Corte l’edificio in questione non può essere considerato uno stabilimento pubblico, dal momento che la stessa sentenza riconosce che si trattava di un oratorio privato, che abitualmente non era aperto al pubblico.
Inoltre, non erano stati rubati oggetti votivi, ma un «confessionale, una ginocchiera, una nicchia in legno e due ampolle in vetro, cose che non hanno proprio una funzione di culto trattandosi di oggetti soltanto strumentali all’esercizio del culto». ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/furto-in-oratorio-la-cassazione-esclude-laggravante-perche-non-si-tratta-di-un-luogo-di-culto/
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