Avvocato penalista - Commette Estorsione, Art. 629 del Codice Penale, il datore di lavoro che si approfitta dei propri dipendenti, imponendo loro condizioni di lavoro più sfavorevoli.
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"" Pagare in meno il lavoratore configura il reato di estorsione.
Nei confronti del datore di lavoro che, grazie ad una situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, si approfitta dei lavoratori con la minaccia “larvata” di licenziamento, corrispondendogli dei trattamenti retributivi inadeguati alle prestazioni effettuate (andando contro alle leggi e ai contratti collettivi), si configura il reato di estorsione, ex art. 629 del codice penale.
In pratica, il lavoratore era costretto a ridare indietro al datore di lavoro una parte delle somme ricevute a titolo di retribuzione o comunque ad accettare somme inferiori a quelle figuranti sulle buste paga.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31535 del 3 agosto 2012 ha osservato che il comportamento del datore di lavoro è ingiustificabile ed è aggravato dal fatto che i lavoratori hanno dovuto accettare le citate condizioni inique perché versavano in una situazione di bisogno.
La sentenza del Tribunale (che ha condannato il datore di lavoro a sette anni di reclusione e €.3500 di multa) è stata confermata sia in Appello che in Cassazione, dove i giudici sul punto hanno osservato appunto che “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi.” ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/pagare-in-meno-il-lavoratore-configura-il-reato-di-estorsione/
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Avvocato penalista - Commette Estorsione, Art. 629 del Codice Penale, il datore di lavoro che si approfitta dei propri dipendenti, imponendo loro condizioni di lavoro più sfavorevoli. |
"" Pagare in meno il lavoratore configura il reato di estorsione.
Nei confronti del datore di lavoro che, grazie ad una situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, si approfitta dei lavoratori con la minaccia “larvata” di licenziamento, corrispondendogli dei trattamenti retributivi inadeguati alle prestazioni effettuate (andando contro alle leggi e ai contratti collettivi), si configura il reato di estorsione, ex art. 629 del codice penale.
In pratica, il lavoratore era costretto a ridare indietro al datore di lavoro una parte delle somme ricevute a titolo di retribuzione o comunque ad accettare somme inferiori a quelle figuranti sulle buste paga.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31535 del 3 agosto 2012 ha osservato che il comportamento del datore di lavoro è ingiustificabile ed è aggravato dal fatto che i lavoratori hanno dovuto accettare le citate condizioni inique perché versavano in una situazione di bisogno.
La sentenza del Tribunale (che ha condannato il datore di lavoro a sette anni di reclusione e €.3500 di multa) è stata confermata sia in Appello che in Cassazione, dove i giudici sul punto hanno osservato appunto che “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi.” ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/pagare-in-meno-il-lavoratore-configura-il-reato-di-estorsione/
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