Avvocato penalista - Commette Diffamazione a mezzo stampa chi offende la reputazione altrui, anche se l'offeso, sebbene non menzionato, può essere individuato o individuabile.
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"" Diffamazione a mezzo stampa se l’offeso (non menzionato) può essere individuato.
La Cassazione, trattando un caso relativo ad una denuncia per diffamazione sporta nei confronti di un direttore di giornale, ha stabilito che “ai fini dell’individuabilità dell’offeso, non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone”.
L’articolo che ha generato la sentenza n. 30369 del 24 luglio scorso, si riferiva ad una relazione omosessuale tra due soci anche se non vi era riportato esplicitamente il nome della persona a cui si riferiva anche se veniva menzionato il negozio gestito dall’interessato e la zona di riferimento.
Anche se la storia poi è risultata veritiera il ricorrente si è sentito offeso nella sua reputazione e, per questo motivo, ha messo in moto l’azione giudiziaria.
La Corte ha osservato che il fatto che l’omosessualità per alcuni non è più una condizione celare e negare, non giustifica né autorizza il giornalista a pubblicare notizie che in ambienti meno “aperti” potrebbero portare disonore.
Per la Corte, che ha dato ragione al ricorrente, il giudice di merito ha erroneamente applicato la legge penale escludendo il nesso causale tra la condotta e l’evento (diffamazione) ritenendo che terze persone non potessero identificare il soggetto. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/diffamazione-a-mezzo-stampa-se-loffeso-non-menzionato-puo-essere-individuato/
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Avvocato penalista - Commette Diffamazione a mezzo stampa chi offende la reputazione altrui, anche se l'offeso, sebbene non menzionato, può essere individuato o individuabile. |
"" Diffamazione a mezzo stampa se l’offeso (non menzionato) può essere individuato.
La Cassazione, trattando un caso relativo ad una denuncia per diffamazione sporta nei confronti di un direttore di giornale, ha stabilito che “ai fini dell’individuabilità dell’offeso, non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone”.
L’articolo che ha generato la sentenza n. 30369 del 24 luglio scorso, si riferiva ad una relazione omosessuale tra due soci anche se non vi era riportato esplicitamente il nome della persona a cui si riferiva anche se veniva menzionato il negozio gestito dall’interessato e la zona di riferimento.
Anche se la storia poi è risultata veritiera il ricorrente si è sentito offeso nella sua reputazione e, per questo motivo, ha messo in moto l’azione giudiziaria.
La Corte ha osservato che il fatto che l’omosessualità per alcuni non è più una condizione celare e negare, non giustifica né autorizza il giornalista a pubblicare notizie che in ambienti meno “aperti” potrebbero portare disonore.
Per la Corte, che ha dato ragione al ricorrente, il giudice di merito ha erroneamente applicato la legge penale escludendo il nesso causale tra la condotta e l’evento (diffamazione) ritenendo che terze persone non potessero identificare il soggetto. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/diffamazione-a-mezzo-stampa-se-loffeso-non-menzionato-puo-essere-individuato/
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