Avvocato penalista - Commette Lesioni personali colpose, Art. 590 C. P., chi, parlando in pubblico, colpisce una persona col suo gesticolare.
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Avvocato penalista - Commette Lesioni personali colpose, Art. 590 C. P., chi, parlando in pubblico, colpisce una persona col suo gesticolare |
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"" Via i “cafoni” dalle Piazze: gesticolare in pubblico potrebbe costar caro.
Cassazione Sentenza n. 24993/2012 – Gesticolare quando si parla – risarcimento danno per lesioni colpose.
Non è consentito atteggiarsi in maniera sboccata e cafona, in questi termini si è espressa la quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24993/2012, che richiamando l’uso del “bon ton” almeno in pubblico ha precisato che «la pubblica via non è il salotto di casa» e, pertanto, su «di essa ciascuno ha il diritto di godere ma anche il dovere di lasciare godere alla generalita` dei cittadini e dunque di rapportare il proprio comportamento al rispetto dei diritti altrui».
Si è giunti a tale decisione in conseguenza della denuncia fatta da una anziana donna (per lesioni colpose per un edema palbebrale marcato – 8 gg. prognosi ) che, inavvertitamente, era stata colpita all’occhio destro da un ragazzo pugliese intento a chiacchierare e gesticolare in piazza insieme ad altri amici.
Il Tribunale che si è occupato del caso aveva assolto l’uomo «perche` il fatto non costituisce reato» sulla base del fatto che parlare e gesticolare, specie in Italia, è un’ «abitudine comune» ma sul punto la Suprema Corte ha osservato che «non è la generalizzata diffusione dei comportamenti a rendere lecita una condotta, essendo in ogni caso primario, nell`agire dell`uomo, il rispetto del neminem laedere».
Nel caso in specie, non c’è stata nei confronti del ragazzo nessuna condanna penale ma l’anziana signora potrà rifarsi in sede civile richiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Per gli ermellini infatti il giovane ventottenne proprio perchè si trovava in una piazza «avrebbe dovuto evitare gesti scomposti» anche perchè «l`abitudine di accompagnare con i gesti una conversazione, di per sè certamente lecita, perde il carattere di liceità nel momento in cui essa, per le modalità che caratterizzano la gestualità e per il contesto in cui essa si manifesta, rappresenti una violazione delle ordinarie regole di prudenza e di diligenza che, comunque ed in ogni caso, devono accompagnare qualsiasi comportamento umano».
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che gli atteggiamenti sboccati in pubblico che provocano un danno a qualcuno vanno risarcirti «a titolo di colpa» pertanto, nonostante il parere contrario della pubblica accusa della Cassazione, tutto sarà inviato al giudice di secondo grado affinchè provveda a quantificare i danni subiti dall’anziana signora. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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