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venerdì 4 settembre 2015

Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino, in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.

Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino,  in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.
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Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino,  in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.
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"" É reato offendere un condomino.
 
Spesso e volentieri le riunioni di condominio danno vita a vere e proprie “guerre” tra vicini di casa.
 
Purtroppo queste liti alcune volte degenerano al punto di trasformare una “questione” condominiale con una penale.
 
Tra i reati che si configurano dentro le Assemblee condominiali quello che si verifica con maggior frequenza é senz’altro quello di ingiuria.
 
Il caso che ha recentemente trattato la Suprema Corte di Cassazione e che analizzeremo riguarda proprio il reato di ingiuria e, più nello specifico, un rappresentante di condominio si è sentito apostrofare da un condomino con l’epiteto “architetto del c…”,  “mafioso” ed “evasore fiscale”.
 
L’architetto, costituitosi parte civile nel processo che ne é derivato, ha avuto ragione nella fase di merito, in cui il condomino é stato condannato per il reato di cui all’art. 594 c.p.
 
In cassazione, quest’ultimo, ha fatto osservare che la decisione nei gradi precedenti era stata presa soltanto prendendo in considerazione la dichiarazione fatta dalla parte civile e che, inoltre, il comportamento “incriminato” poteva essere giustificato dallo stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui ex art.  599 c.p.
 
Anche la fase di legittimità é stata a favore dell’architetto; infatti, la Corte stabilendo legittima la dichiarazione della parte civile ha osservato che  “la persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicché le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.”
 
Infine, i giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 33221 del 23 agosto 2012, hanno precisato che il condomino non può essere giustificato ex art. 599 c.p. in quanto lo stato d’ira deve essere causato da un fatto ingiusto altrui, mentre il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare dei lavori condominiali che invece l’imputato non gradiva, così come l’espressione “architetto del c…” fu pronunciata da parte dell’imputato in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino,  in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.
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