Avvocato penalista - Il perdono giudiziale concesso dal G.U.P. non è ricorribile per Cassazione dal P.M., a meno che non contesti specificatamente i presupposti per la sua concessione.
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"" Il perdono giudiziale concesso dal GUP non è ricorribile dal P.M.
Sentenza Cassazione n. 24357/2012 – Perdono giudiziale concesso dal GUP non ricorribile dal P.M.
Un minorenne, iscritto alla federazione pugilistica, a seguito di alcune analisi, è risultato positivo al doping.
Il GUP di Firenze, valutati i fatti anche alla luce dell’età del minore e delle attenuanti generiche, aveva dichiarato di non doversi procedere e concesso il perdono giudiziale.
La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 24357/2012, che il GIP presso il Tribunale dei minori può pronunciare sentenza di non luogo a procedere (per il perdono giudiziale, ma anche nel caso di irrilevanza del fatto) soltanto se il minore personalmente ovvero il suo difensore (munito di procura speciale) prestano il consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare rinunciando al dibattimento.
Mentre il provvedimento del GUP è sempre ricorribile in Cassazione dall’imputato, non lo è da parte del P.M., in quanto, a meno che non contesti specificatamente i presupposti per la concessione del perdono giudiziale, viene meno (come è accaduto nel caso in specie) l’interesse a far valere “la lesione di un diritto di difesa dell’imputato di cui quest’ultimo non si duole.” ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/il-perdono-giudiziale-concesso-dal-gup-non-e-ricorribile-dal-p-m/
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Avvocato penalista - Il perdono giudiziale concesso dal G.U.P. non è ricorribile per Cassazione dal P.M., a meno che non contesti specificatamente i presupposti per la sua concessione. |
"" Il perdono giudiziale concesso dal GUP non è ricorribile dal P.M.
Sentenza Cassazione n. 24357/2012 – Perdono giudiziale concesso dal GUP non ricorribile dal P.M.
Un minorenne, iscritto alla federazione pugilistica, a seguito di alcune analisi, è risultato positivo al doping.
Il GUP di Firenze, valutati i fatti anche alla luce dell’età del minore e delle attenuanti generiche, aveva dichiarato di non doversi procedere e concesso il perdono giudiziale.
La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 24357/2012, che il GIP presso il Tribunale dei minori può pronunciare sentenza di non luogo a procedere (per il perdono giudiziale, ma anche nel caso di irrilevanza del fatto) soltanto se il minore personalmente ovvero il suo difensore (munito di procura speciale) prestano il consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare rinunciando al dibattimento.
Mentre il provvedimento del GUP è sempre ricorribile in Cassazione dall’imputato, non lo è da parte del P.M., in quanto, a meno che non contesti specificatamente i presupposti per la concessione del perdono giudiziale, viene meno (come è accaduto nel caso in specie) l’interesse a far valere “la lesione di un diritto di difesa dell’imputato di cui quest’ultimo non si duole.” ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/il-perdono-giudiziale-concesso-dal-gup-non-e-ricorribile-dal-p-m/
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