Avvocato penalista - Integra il delitto di diffamazione l'affissione nella bacheca condominiale dei nomi dei condomini o inquilini morosi.
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"" Cassazione, «No alla gogna per gli inquilini morosi»
Cassazione «No alla gogna per gli inquilini morosi»
Corte di Cassazione – Sentenza n. 4364 depositata il 29 gennaio 2013
La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, ha emesso una sentenza che sicuramente farà storcere il naso a tutti gli amministratori di condominio ma anche a tutti i condomini che con regolarità pagano la propria quota per le utenze condominiali, infatti, ciò che emerge dalla sentenza n. 4364 depositata il 29 gennaio 2013 è assolutamente chiaro e non si presta ad interpretazioni «No alla gogna per gli inquilini morosi»
Chi ha vissuto o ancora abita dentro un condominio sa di cosa stiamo parlando.
Quante volte abbiamo visto apposto nella bacheca d’ingresso l’elenco dei condomini in ritardo coi pagamenti? Ecco, proprio quelle liste sono state messe al bando dai giudici di Piazza Cavour che sul punto hanno stabilito il divieto di pubblicare i dati degli inquilini morosi in un luogo accessibile a tutti e, per questo motivo, confermando la decisione presa dal Tribunale di Messina, è stata emessa nei confronti di un amministratore di condominio una sentenza di condanna per diffamazione, poichè è stato ritenuto colpevole di aver offeso la reputazione di un inquilino affiggendo, nel settembre 2007, davanti all’ascensore un avviso di imminente distacco della fornitura idrica a seguito della presunta “persistenza del debito” di alcuni condomini espressamente indicati.
Gli ermellini hanno osservato che “integra il delitto di diffamazione il comunicato redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti“.
Inoltre, continuano i giudici che “se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi“.
In conclusione, Piazza Cavour ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore avvertendolo che avrebbe fatto meglio a «calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza (di maggior riservatezza) evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi». ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-no-alla-gogna-per-gli-inquilini-morosi/
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