Avvocato penalista - Commette Atti contrari alla pubblica decenza, Art. 726 del Codice Penale, chi passeggia per strada indossando una super minigonna.
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"" Cassazione, giusto multare la donna che passeggia indossando una super minigonna
Cassazione, giusto multare la donna che passeggia indossando una super minigonna
Corte di Cassazione Terza Sezione Penale – Sentenza n.47868 del 10 dicembre 2012
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza molto interessante che riguarda tutti coloro che amano farsi notare in giro, anche grazie a vestiti poco “innocenti”.
La vicenda che ha originato tutto riguardava una donna straniera che per le via di Bologna andava in giro quasi svestita grazie a ridottissimi abiti che mostravano molte parti scoperte, lasciando poco
all’immaginazione.
Un piccolo scandalo finito davanti ai giudici della Suprema Corte perchè la donna lasciava vedere il seno e la minigonna inguinale lasciava vedere tutto il suo “lato B”.
Se l’intento della donna era quello di non passare inosservata per le vie di bologna ha certamente raggiunto il suo scopo.
Purtroppo, lungo la sua strada, ha incontrato un poliziotto che per aver infranto l’articolo 726 del codice penale (Atti contrari alla pubblica decenza) l’ha multata per €. 600,00.
Il caso è giunto alla terza sezione penale della suprema corte di cassazione che con la sentenza n. n.47868 del 10 dicembre 2012 ha confermato la multa osservando che “la tipicità del reato in contestazione consiste nel porre in essere atti contrari alla pubblica decenza”, e cioè “quegli atti che, in se stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico” proprio perchè la donna era “abbigliata in modo da fare vedere le parti intime del corpo, in particolare il seno e il fondo schiena, ed era in mutande, che lasciavano scoperti i glutei”.
Per la sussistenza del reato, continua la Corte, è sufficiente che “detti atti siano percepiti da terzi essendo sufficiente la mera possibilita’ della percezione di essi, in quanto l’articolo 726 del codice penale tutela i criteri di convivenza e decoro che, se non osservati e rispettati, provocano disgusto e disapprovazione”.
L’avvocato della donna ha cercato in tutti i modi di convincere gli ermellini a ridimensionare la multa ma non c’è stato niente da fare, secondo i giudici del Palazzaccio pena comminata è giusta “vista la gravità della condotta, l’insensibilità della prevenuta all’offesa arrecata alla collettività, comprovante il completo disinteresse (…) alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile”, tenuto anche conto dei “precedenti penali” dell’imputata. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-giusto-multare-la-donna-che-passeggia-indossando-una-super-minigonna/
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"" Cassazione, giusto multare la donna che passeggia indossando una super minigonna
Cassazione, giusto multare la donna che passeggia indossando una super minigonna
Corte di Cassazione Terza Sezione Penale – Sentenza n.47868 del 10 dicembre 2012
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza molto interessante che riguarda tutti coloro che amano farsi notare in giro, anche grazie a vestiti poco “innocenti”.
La vicenda che ha originato tutto riguardava una donna straniera che per le via di Bologna andava in giro quasi svestita grazie a ridottissimi abiti che mostravano molte parti scoperte, lasciando poco
all’immaginazione.
Un piccolo scandalo finito davanti ai giudici della Suprema Corte perchè la donna lasciava vedere il seno e la minigonna inguinale lasciava vedere tutto il suo “lato B”.
Se l’intento della donna era quello di non passare inosservata per le vie di bologna ha certamente raggiunto il suo scopo.
Purtroppo, lungo la sua strada, ha incontrato un poliziotto che per aver infranto l’articolo 726 del codice penale (Atti contrari alla pubblica decenza) l’ha multata per €. 600,00.
Il caso è giunto alla terza sezione penale della suprema corte di cassazione che con la sentenza n. n.47868 del 10 dicembre 2012 ha confermato la multa osservando che “la tipicità del reato in contestazione consiste nel porre in essere atti contrari alla pubblica decenza”, e cioè “quegli atti che, in se stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico” proprio perchè la donna era “abbigliata in modo da fare vedere le parti intime del corpo, in particolare il seno e il fondo schiena, ed era in mutande, che lasciavano scoperti i glutei”.
Per la sussistenza del reato, continua la Corte, è sufficiente che “detti atti siano percepiti da terzi essendo sufficiente la mera possibilita’ della percezione di essi, in quanto l’articolo 726 del codice penale tutela i criteri di convivenza e decoro che, se non osservati e rispettati, provocano disgusto e disapprovazione”.
L’avvocato della donna ha cercato in tutti i modi di convincere gli ermellini a ridimensionare la multa ma non c’è stato niente da fare, secondo i giudici del Palazzaccio pena comminata è giusta “vista la gravità della condotta, l’insensibilità della prevenuta all’offesa arrecata alla collettività, comprovante il completo disinteresse (…) alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile”, tenuto anche conto dei “precedenti penali” dell’imputata. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-giusto-multare-la-donna-che-passeggia-indossando-una-super-minigonna/
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