Avvocato penalista - E' indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
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"" La Cassazione si pronuncia nuovamente in materia di infortunio sul lavoro ‘in itinere’
La Cassazione si pronuncia nuovamente in materia di infortunio sul lavoro ‘in itinere’
Corte di Cassazione – Sentenza n. 21249 del 29 novembre 2012
La suprema corte pronunciandosi in materia di assicurazione contro gli incidenti sul lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che aveva ottenuto dall’INAIL un indennizzo poiché recandosi al lavoro (accompagnato dal fratello che nel caso di specie si trovava al volante dell’automobile), è rimasto coinvolto in un incidente stradale.
Recentemente aveva trattato l’argomento parlando della risarcibilità del danno nel caso in cui il lavoratore venisse scippato durante il tragitto casa-lavoro (leggi articolo) ma anche della non risarcibilità del danno in caso di incidente stradale per chi si reca a lavoro in bicicletta e non con i mezzi pubblici (leggi articolo) adesso, con questa nuova sentenza, si parla un po’ di tutto passando anche per le aule del Tribunale penale.
Si proprio così.
Nel caso di specie infatti, l’INAIL ha cambiato idea e convinta di esser stata dolosamente ingannata dal lavoratore circa la natura del sinistro che riteneva insussistente, provvedeva a querelare il ricorrente per truffa e sospendeva l’erogazione della rendita.
La vicenda viene portata innanzi ai giudici di merito dove il lavoratore veniva assolto dal reato di truffa perché «il fatto non sussiste» mentre riguardo al reato di danneggiamento il processo penale nei confronti dei due fratelli terminava con l’applicazione della pena a richiesta della parte.
Restava però da accertare se il predetto infortunio doveva considerarsi come infortunio sul lavoro in itinere oppure no.
Infatti, secondo i giudici “a fronte di risultanze processuali discordanti, la mera risultanza che il lavoratore fosse stato assolto dall’imputazione di truffa comportava solo che era stato accertato con autorità di giudicato che truffa non vi era stata, ma ciò non significava che l’infortunio avesse dovuto
La Cassazione si pronuncia nuovamente in materia di infortunio sul lavoro ‘in itinere’
Corte di Cassazione – Sentenza n. 21249 del 29 novembre 2012
La suprema corte pronunciandosi in materia di assicurazione contro gli incidenti sul lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che aveva ottenuto dall’INAIL un indennizzo poiché recandosi al lavoro (accompagnato dal fratello che nel caso di specie si trovava al volante dell’automobile), è rimasto coinvolto in un incidente stradale.
Recentemente aveva trattato l’argomento parlando della risarcibilità del danno nel caso in cui il lavoratore venisse scippato durante il tragitto casa-lavoro (leggi articolo) ma anche della non risarcibilità del danno in caso di incidente stradale per chi si reca a lavoro in bicicletta e non con i mezzi pubblici (leggi articolo) adesso, con questa nuova sentenza, si parla un po’ di tutto passando anche per le aule del Tribunale penale.
Si proprio così.
Nel caso di specie infatti, l’INAIL ha cambiato idea e convinta di esser stata dolosamente ingannata dal lavoratore circa la natura del sinistro che riteneva insussistente, provvedeva a querelare il ricorrente per truffa e sospendeva l’erogazione della rendita.
La vicenda viene portata innanzi ai giudici di merito dove il lavoratore veniva assolto dal reato di truffa perché «il fatto non sussiste» mentre riguardo al reato di danneggiamento il processo penale nei confronti dei due fratelli terminava con l’applicazione della pena a richiesta della parte.
Restava però da accertare se il predetto infortunio doveva considerarsi come infortunio sul lavoro in itinere oppure no.
Infatti, secondo i giudici “a fronte di risultanze processuali discordanti, la mera risultanza che il lavoratore fosse stato assolto dall’imputazione di truffa comportava solo che era stato accertato con autorità di giudicato che truffa non vi era stata, ma ciò non significava che l’infortunio avesse dovuto
considerarsi commesso in occasione di lavoro.”
Secondo gli ermellini il requisito della “occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
In Appello erano emerse alcune circostanze non collegate all’attività lavorativa (che potrebbero interrompere il nesso di causalità) e, in particolare il fatto che i due conducenti in un certo senso avessero “voluto” lo scontro.
La Cassazione precisa quindi che nel caso in specie non si contestano i presupposti dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere (nesso tra l’itinerario seguito e attività lavorativa e uso del veicolo privato per raggiungere il luogo di lavoro).
Per stabilire se vi sia una causa che possa interrompere il nesso tra lavoro e l’incidente in oggetto per i giudici era necessaria una indagine approfondita (ma non compiuta dal giudice territoriale) per poter stabilire se vi sia o meno un rapporto di causalità tra la condotta stessa e il sinistro.
I giudici di Piazza Cavour con la sentenza in oggetto, hanno ricordato che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.
Sulla base di tutte queste considerazioni, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che la sentenza d’appello è affetta da vizio di motivazione per la violazione degli enunciati principi di diritto.
In conclusione, la decisione presa dai giudici territoriali é stata cassata con rinvio al fine di permettere alla Corte di effettuare le citate verifiche tenendo in considerazione i principi di diritto enunciati (accertare se la condotta del lavoratore possa aver contribuito alla causazione del sinistro o se questa abbia determinato in qualche modo l’interruzione del nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata). ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-nuovamente-in-materia-di-infortunio-sul-lavoro-in-itinere/
Secondo gli ermellini il requisito della “occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
In Appello erano emerse alcune circostanze non collegate all’attività lavorativa (che potrebbero interrompere il nesso di causalità) e, in particolare il fatto che i due conducenti in un certo senso avessero “voluto” lo scontro.
La Cassazione precisa quindi che nel caso in specie non si contestano i presupposti dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere (nesso tra l’itinerario seguito e attività lavorativa e uso del veicolo privato per raggiungere il luogo di lavoro).
Per stabilire se vi sia una causa che possa interrompere il nesso tra lavoro e l’incidente in oggetto per i giudici era necessaria una indagine approfondita (ma non compiuta dal giudice territoriale) per poter stabilire se vi sia o meno un rapporto di causalità tra la condotta stessa e il sinistro.
I giudici di Piazza Cavour con la sentenza in oggetto, hanno ricordato che “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.
Sulla base di tutte queste considerazioni, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che la sentenza d’appello è affetta da vizio di motivazione per la violazione degli enunciati principi di diritto.
In conclusione, la decisione presa dai giudici territoriali é stata cassata con rinvio al fine di permettere alla Corte di effettuare le citate verifiche tenendo in considerazione i principi di diritto enunciati (accertare se la condotta del lavoratore possa aver contribuito alla causazione del sinistro o se questa abbia determinato in qualche modo l’interruzione del nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata). ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-nuovamente-in-materia-di-infortunio-sul-lavoro-in-itinere/
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