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sabato 20 giugno 2015

Avvocato penalista - Commette il reato di Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, Art. 331 del Codice Penale, il farmacista di turno che chiuda la farmacia per andare a fare la pausa pranzo.

Avvocato penalista - Commette il reato di Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, Art. 331 del Codice Penale, il farmacista di turno che chiuda la farmacia per andare a fare la pausa pranzo.
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Avvocato penalista - Commette il reato di Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, Art. 331 del Codice Penale, il farmacista di turno che chiuda la farmacia per andare a fare la pausa pranzo.
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"" Niente pausa pranzo per il farmacista di turno, si rischia una condanna penale

Niente pausa pranzo per il farmacista di turno, si rischia una condanna penale

Corte di Cassazione – Sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012

La farmacia di turno non deve chiudere per la pausa pranzo, ma deve sempre dare la possibilità alla gente di poter accedervi per comprare i farmaci altrimenti si rischia una condanna penale integrando il reato di cui all’art. 331 del codice penale per ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità.

In buona sostanza la Farmacia di turno deve restare sempre aperta.

L’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione, ha annullato la sentenza di assoluzione emessa dai giudici territoriali nei confronti del farmacista che durante la reperibilità chiudeva tranquillamente l’esercizio per recarsi a pranzo apponendo un cartello in cui scriveva “mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16″.

Il farmacista si preoccupava di indicare nel suddetto cartello il proprio di numero telefonico per chiamate urgenti, ma di fatto non rispondeva alla telefonata fatta da un uomo che doveva acquistare una tachipirina per la febbre del figlio di diciotto mesi.

Il Tribunale si é espresso pronunciando nei confronti del farmacista una sentenza di assoluzione perchè “il fatto non sussiste, ritenendo che il rifiuto della singola prestazione non integrasse il reato ascritto, stante la possibilità di ricorrere al pronto soccorso o alla farmacia di altro vicino comune, come accaduto poi effettivamente, al più potendosi configurare una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare o il diverso reato di rifiuto di atti d’ufficio.”

La Corte di Cassazione peró non ha condiviso questa linea di giudizio e, con sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012, annullando la decisione presa dai giudici di merito e rinviando tutto alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio,  ha anche precisato che “quando la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso.

Né il turbamento nel complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliero. (…)

Pertanto ogni qualvolta il farmacista in turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso.” ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/niente-pausa-pranzo-per-il-farmacista-di-turno-si-rischia-una-condanna-penale/
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