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giovedì 18 giugno 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di istigazione all’odio razziale anche una isolata manifestazione a connotazione razzista costituente propaganda.

Avvocato penalista - Integra il reato di istigazione all’odio razziale anche una isolata manifestazione a connotazione razzista costituente propaganda.
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Avvocato penalista - Integra il reato di istigazione all’odio razziale anche una isolata manifestazione a connotazione razzista costituente propaganda.
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"" Cassazione, a generalizzare contro un’etnia si rischia una condanna penale
 
Cassazione, a generalizzare contro un’etnia si rischia una condanna penale
 
Corte di Cassazione Prima Sezione Penale – Sentenza n. 47894/2012
 
Vietato generalizzare. Guai a dire che gli zingari sono “delinquenti”, “assassini” e “canaglie” perchè tali espressioni sono discriminazione razziale.
 
Fare (cattive) considerazioni troppo generalizzate contro una intera etnia potrebbe portare dei provvedimenti giudiziari come una condanna per istigazione all’odio razziale.
 
In pratica, dobbiamo imparare ad essere un popolo proiettato verso la globalizzazione e, pertanto, non farebbe male iniziare a comportarci in maniera più tollerante verso le minoranze presenti nel nostro territorio nel rispetto della sempre più necessaria multi-etnicità in breve, meno razzismo.
 
I fatti di causa riguardano un uomo (che all’epoca dei fatti era un consigliere comunale), finito sotto processo a causa di un intervento tenuto nella seduta consiliare, in cui avrebbe diffuso “idee fondate sull’odio e sulla discriminazione razziale nei confronti delle comunita’ Rom e Sinti”.
 
Nel merito l’imputato era dapprima giudicato in primo grado dal Tribunale di Trento colpevole di propaganda divulgativa razzista ma poi, in appello, veniva assolto poichè le sue frasi non vennero inquadrate dai giudici della Corte come parte di quella  propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale.
 
La Cassazione però ha dato una diversa lettura ai fatti di causa annullando con rinvio la sentenza dalla corte d’appello di Trento.
 
Per gli ermellini infatti  nell’intervento del consigliere comunale, relativo alla mancata frequenza della scuola da parte dei bambini di etnia Rom, si ravvisano note razziste.
 
La Corte ha osservato che “l’intervento dell’imputato era avvenuto nell’ambito del consiglio comunale che, come e’ noto a tutti, e’ di norma assemblea pubblica”.
 
L’uomo, riferendosi alla vita dei nomadi avrebbe usato parole come “sedicente cultura” e “discutibili tradizioni” rappresentando l’idea di un un vero e proprio “sequestro di Stato” come se “l’unica possibilita’ di salvezza per i bambini di detta etnia era quella di sottrarli alle famiglie d’origine”.
 
In sostanza, secondo i giudici del Palazzaccio il consigliere comunale è andato molto oltre ai limiti consentiti anzi il discorso di questo è degenerando in una vera e propria incitazione alla pulizia etnica: “la funzione di consigliere comunale non legittima sicuramente di esprimersi con frasi di generalizzazione, afferente alla ‘etnia’, offensive non solo della dignità delle persone, ma additive di inferiorità legate alla cultura e tradizioni di un popolo, tanto da auspicare il sequestro di stato, mezzo con cui operare la sottrazione di famiglie dei bambini, indicato come unico strumento attraverso il quale si sarebbe potuto rompere la ‘catena generazionale'”.
 
Con la sentenza n. 47894/2012 la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha osservato che “l’elemento che caratterizza la fattispecie e’ la propaganda discriminatoria, intesa come diffusione di una idea di avversione tutt’altro che superficiale, non gia’ indirizzata verso un gruppo di zingari (magari quelli dediti ai furti), ma verso tutti gli zingari indicati come assassini, ladri, pigri, canaglie, aguzzini e via dicendo, quindi verso il loro modo di essere, verso la loro etnia evocata espressamente, avversione apertamente argomentata sulla ritenuta diversita’ e inferiorità”.
 
Per la Corte dunque “anche una manifestazione isolata a connotazione razzista puo’ costituire propaganda”e quindi essere passibile di condanna per istigazione all’odio razziale.
 
Con questa decisione la Cassazione rimanda tutto alla Corte d’appello giudicare affinchè possa nuovamente rivalutare il caso, tenendo conto naturalmente delle indicazioni emerse dalla sentenza. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - Integra il reato di istigazione all’odio razziale anche una isolata manifestazione a connotazione razzista costituente propaganda.
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