Avvocato penalista - Il Presidente della società e il responsabile del punto vendita rispondono per gli incidenti dentro il supermercato.
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"" Presidente della società e responsabile del punto vendita ne rispondono per gli incidenti dentro il supermercato
Presidente della società e responsabile del punto vendita ne rispondono per gli incidenti dentro il supermercato
Corte di Cassazione Sentenza n. 25739/2012
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito recentemente che nel caso di infortunio all’interno di un supermercato ne risponderanno il presidente della società e, ovviamente, il responsabile del punto vendita.
Per i giudici con l’ermellino la salute e la sicurezza dei lavoratori viene prima di ogni altra cose e, pertanto, il datore di lavoro deve sempre adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di infortunio.
Il responsabile del punto vendita veniva condannato (sia nel primo che nel secondo grado di giudizio) per aver omesso di rendere sicuri i posti di lavoro contro la caduta di materiale del supermercato e, in particolare, i cartoni del latte e dell’acqua minerale erano disposti in maniera non adeguata, al punto che (cadendo) potevano facilmente recare danno non solo ai dipendenti ma anche ai clienti che vi passavano vicino.
La condanna peró é scattata anche per il Presidente del CdA della Società poiché non ha ben valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Del tutto inutile é stato il ricorso presentato alla Corte di Cassazione da parte degli imputati, infatti i Supremi giudici hanno rigettato i ricorsi affermando che il datore di lavoro deve garantire ai dipendenti le misure necessarie per la loro sicurezza e salute «fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione» (art. 4, comma 5, d.lgs. n. 626/1994).
Inoltre, nella sentenza n. 25739/2012, la Corte continua sostenendo che in sostanza si tratta «di un precetto contravvenzionale “di pericolo” che prescinde dall’accertamento di sinistri verificatisi in conseguenza della sua violazione, perché è legato ad una prognosi ex ante circa la necessità e idoneità dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti».
Deve dunque effettuarsi una prognosi specifica, caso per caso, affinché si possa trovare la giusta armonia nella disposizione della merce del supermercato senza che vi sia rischio per chi lavora o i clienti del negozio.
Nel caso di specie, é stata fatta questa valutazione ma il datore di lavoro avrebbe dovuto impartire prescrizioni in ordine alle modalità di impilamento e avrebbe dovuto fornire scarpe antinfortunistiche ai dipendenti. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/presidente-della-societa-e-responsabile-del-punto-vendita-ne-rispondono-per-gli-indicenti-dentro-il-supermercato/
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"" Presidente della società e responsabile del punto vendita ne rispondono per gli incidenti dentro il supermercato
Presidente della società e responsabile del punto vendita ne rispondono per gli incidenti dentro il supermercato
Corte di Cassazione Sentenza n. 25739/2012
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito recentemente che nel caso di infortunio all’interno di un supermercato ne risponderanno il presidente della società e, ovviamente, il responsabile del punto vendita.
Per i giudici con l’ermellino la salute e la sicurezza dei lavoratori viene prima di ogni altra cose e, pertanto, il datore di lavoro deve sempre adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di infortunio.
Il responsabile del punto vendita veniva condannato (sia nel primo che nel secondo grado di giudizio) per aver omesso di rendere sicuri i posti di lavoro contro la caduta di materiale del supermercato e, in particolare, i cartoni del latte e dell’acqua minerale erano disposti in maniera non adeguata, al punto che (cadendo) potevano facilmente recare danno non solo ai dipendenti ma anche ai clienti che vi passavano vicino.
La condanna peró é scattata anche per il Presidente del CdA della Società poiché non ha ben valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Del tutto inutile é stato il ricorso presentato alla Corte di Cassazione da parte degli imputati, infatti i Supremi giudici hanno rigettato i ricorsi affermando che il datore di lavoro deve garantire ai dipendenti le misure necessarie per la loro sicurezza e salute «fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione» (art. 4, comma 5, d.lgs. n. 626/1994).
Inoltre, nella sentenza n. 25739/2012, la Corte continua sostenendo che in sostanza si tratta «di un precetto contravvenzionale “di pericolo” che prescinde dall’accertamento di sinistri verificatisi in conseguenza della sua violazione, perché è legato ad una prognosi ex ante circa la necessità e idoneità dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti».
Deve dunque effettuarsi una prognosi specifica, caso per caso, affinché si possa trovare la giusta armonia nella disposizione della merce del supermercato senza che vi sia rischio per chi lavora o i clienti del negozio.
Nel caso di specie, é stata fatta questa valutazione ma il datore di lavoro avrebbe dovuto impartire prescrizioni in ordine alle modalità di impilamento e avrebbe dovuto fornire scarpe antinfortunistiche ai dipendenti. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/presidente-della-societa-e-responsabile-del-punto-vendita-ne-rispondono-per-gli-indicenti-dentro-il-supermercato/
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