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lunedì 22 giugno 2015

Avvocato penalista - Il rifiuto del minore a frequentare la scuola non esclude la responsabilità penale dei genitori per il reato di Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, di cui all'Articolo 731 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il rifiuto del minore a frequentare la scuola non esclude la responsabilità penale dei genitori per il reato di Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, di cui all'Articolo 731 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il rifiuto del minore a frequentare la scuola non esclude la responsabilità penale dei genitori per il reato di Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, di cui all'Articolo 731 del Codice Penale.
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"" Cassazione : genitori, occhio alle assenze scolastiche dei vostri figli

Cassazione : genitori, occhio alle assenze scolastiche dei vostri figli

Corte di Cassazione – Sentenza n. 47110 / 2012

La  Suprema Corte di Cassazione ha trattato un argomento molto interessante relativo alle attenzioni che i genitori devono avere riguardo all’istruzione dei propri figli.

Recentemente la Cassazione si è più volte pronunciata sull’importante ruolo educativo dei genitori.

Certamente la Corte esprimendo il proprio giudizio cerca sempre di favorire gli interessi dei minori ma sono sicuro che ai nostri lettori non sarà sfuggita qualche sentenza che “giustifica” alcuni comportamenti dei genitori che non sono proprio in linea con gli interessi dei figli.

Non stiamo dicendo che la Corte ha emesso delle sentenze a favore dei genitori e contro i figli minori ma solo che, valutando le situazioni di fatto che si sono concretizzate in alcuni casi trattati in quest’ultimo periodo dai giudici di Piazza Cavour si potrebbe dire che non sempre la colpa sia proprio tutta dei genitori.

Sull’argomento però la Corte, forse proprio per il fatto che in passato alcuni genitori, per forza di cose sono riusciti a “farla franca”, intende chiarire la propria posizione e l’occasione gli è stata fornita da due immigrati residenti a Trebisacce (in provincia di Cosenza) che hanno dato poca attenzione all’istruzione dei propri figli.

Sulla vicenda la Cassazione ha accolto il ricorso proposto da parte del Pg presso la Corte d’appello di Catanzaro avverso la decisione del Giudice di Pace che assolveva i suddetti genitori “per non aver
commesso il fatto” anche se i loro figli non avevano frequentato le scuole elementari nell’anno 2010-2011.

Con la sentenza n. 47110 / 2012, i giudici di legittimità hanno inviato tutto nuovamente al Giudice di Pace di Trebisacce poichè in precedenza il giudice “senza alcun esame delle risultanze processuali, si e’ limitato genericamente a fare riferimento ad una comunicazione del dirigente scolastico e ha apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l’impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell’obbligo”.

Per la corte soltanto il «rifiuto categorico» dei minorenni di frequentare regolarmente la scuola, può “salvare” i genitori dalla condanna per aver omesso di fare impartire ai figli l’istruzione obbligatoria, quando si dimostra che a scuola i “ragazzi” proprio non ci vogliono andare e, dunque «il rifiuto volontario, categorico e assoluto, del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali» costituisce una causa di non punibilità.

Oppure, quando emergono elementi «che rendono inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione» e tali situazioni possono essere ad esempio «la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche della famiglia non consentono l’utilizzo dei mezzi privati».

Gli ermellini hanno osservato anche che il giudice di pace “non ha specificato da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuola dell’obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l’impegno dei genitori per superare il rifiuto dei minori medesimi”.

Si riapre il processo in capo agli imputati quindi perchè dalle osservazioni dei Giudici «il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale» dei genitori e, pertanto, si dovrà accertare se questi «si sono comunque adoperati» per far sì che i loro figli frequentassero la scuola. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-genitori-occhio-alle-assenze-scolastiche-dei-vostri-figli/
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Avvocato penalista - Il rifiuto del minore a frequentare la scuola non esclude la responsabilità penale dei genitori per il reato di Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, di cui all'Articolo 731 del Codice Penale.
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