Avvocato penalista - Commette reato il medico competente in materia di prevenzione, protezione e valutazione dei rischi, se non collabora col datore di lavoro e col relativo servizio.
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"" Cassazione, condannato medico competente poco collaborativo
Cassazione, condannato medico competente poco collaborativo
Corte di Cassazione Penale – Sentenza 15 gennaio 2013, n. 1856
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità di un medico competente per la mancata collaborazione di questo nella valutazione dei rischi e negli altri adempimenti necessari.
In buona sostanza, il medico non collaborava con il datore di lavoro né con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, per la programmazione della sorveglianza sanitaria oltre che per la formazione dei dipendenti per ciò che compete all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Il medico, dopo essere stato condannato in primo grado ha deciso di sottoporre tutto al vaglio dei giudici con la toga d’ermellino ma anche in questa sede il risultato non è cambiato e, oltre al rigetto del ricorso, l’uomo è stato condannato dalla Suprema Corte anche al pagamento delle spese del procedimento.
La difesa dell’uomo prospettava al Tribunale che l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ricade esclusivamente sul datore di lavoro e, pertanto, il “medico competente” non potrebbe ad esso surrogarsi nell’adempimento.
In poche parole, il medico rappresentava che la responsabilità della mancata predisposizione del documento non ricade sul “medico competente” ma solo in capo al datore di lavoro.
Il Tribunale, che non condiviveda questa tesi, rispondeva che al medico non era richiesto il compimento di obblighi altrui ma solo quello di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia dì valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria e, pertanto, anche l’eventuale inerzia del datore di lavoro sarebbe da imputarla alla “sua esclusiva responsabilità penale”.
Per farla breve, anche se il datore di lavoro resta il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, e su di lui ricade l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, oltre a quello di formare il documento recante tutte le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ciò non esclude il concorso di responsabilità del medico competente (e gli altri collaboratori) poiché questi, anche se privi di potere decisionale, ne rispondono quando vi sono situazioni pericolose che avrebbero dovuto conoscere e segnalare (cosa che avrebbe teoricamente portato il datore di lavoro a compiere quelle iniziative necessarie a neutralizzare detta situazione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-condannato-medico-competente-poco-collaborativo/
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"" Cassazione, condannato medico competente poco collaborativo
Cassazione, condannato medico competente poco collaborativo
Corte di Cassazione Penale – Sentenza 15 gennaio 2013, n. 1856
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità di un medico competente per la mancata collaborazione di questo nella valutazione dei rischi e negli altri adempimenti necessari.
In buona sostanza, il medico non collaborava con il datore di lavoro né con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, per la programmazione della sorveglianza sanitaria oltre che per la formazione dei dipendenti per ciò che compete all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Il medico, dopo essere stato condannato in primo grado ha deciso di sottoporre tutto al vaglio dei giudici con la toga d’ermellino ma anche in questa sede il risultato non è cambiato e, oltre al rigetto del ricorso, l’uomo è stato condannato dalla Suprema Corte anche al pagamento delle spese del procedimento.
La difesa dell’uomo prospettava al Tribunale che l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ricade esclusivamente sul datore di lavoro e, pertanto, il “medico competente” non potrebbe ad esso surrogarsi nell’adempimento.
In poche parole, il medico rappresentava che la responsabilità della mancata predisposizione del documento non ricade sul “medico competente” ma solo in capo al datore di lavoro.
Il Tribunale, che non condiviveda questa tesi, rispondeva che al medico non era richiesto il compimento di obblighi altrui ma solo quello di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia dì valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria e, pertanto, anche l’eventuale inerzia del datore di lavoro sarebbe da imputarla alla “sua esclusiva responsabilità penale”.
Per farla breve, anche se il datore di lavoro resta il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia, e su di lui ricade l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, oltre a quello di formare il documento recante tutte le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ciò non esclude il concorso di responsabilità del medico competente (e gli altri collaboratori) poiché questi, anche se privi di potere decisionale, ne rispondono quando vi sono situazioni pericolose che avrebbero dovuto conoscere e segnalare (cosa che avrebbe teoricamente portato il datore di lavoro a compiere quelle iniziative necessarie a neutralizzare detta situazione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-condannato-medico-competente-poco-collaborativo/
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