Avvocato penalista - Sussiste il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro quando il soggetto sia privo del titolo che lo abiliti o quando non sia iscritto al relativo albo professionale.
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"" Cassazione, l’ esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro
Cassazione, l’ esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro
Corte di Cassazione – Sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013
Negli ultimi tempi la Cassazione sembra proprio che abbia preso di mira i professionisti, infatti, sono sempre di più le sentenze che i supremi giudici emettono per regolamentare tutte le situazioni che possono verificarsi svolgendo l’attività di libero professionista.
Ecco dunque che si moltiplicano le sentenze sugli avvocati, sui medici, sui commercialisti ma non mancano neppure sentenze sui notai che fino a poco tempo addietro mal si inquadravano dentro la categoria di professionisti privati.
Con la sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013 la Corte si esprime sempre in materia di professioni ma questa volta nel mirino dei giudici ci sono i Consulenti del Lavoro o meglio coloro che si attestano tali ma in realtà esercitano la professione abusivamente, specie con riferimento alle PMI e le Società Cooperative.
La legge permette alle aziende di delegare tali compiti ai lavoratori dipendenti da servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, ma va detto però che tali compiti non possono essere “delegati in qualsiasi materia a terzi”.
La norma in questione è stata elaborata nella tutela dei cittadini affinchè possano avere la certezza che la propria pratica sarà seguita da “soggetti con un minimo standard di qualificazione” e, pertanto, sulla base di questa considerazione, sussisterà il reato di esercizio abusivo della professione nel caso in cui “la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui l’art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le norme per l’ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-l-esercizio-abusivo-della-professione-di-consulente-del-lavoro/
Cassazione, l’ esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro
Corte di Cassazione – Sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013
Negli ultimi tempi la Cassazione sembra proprio che abbia preso di mira i professionisti, infatti, sono sempre di più le sentenze che i supremi giudici emettono per regolamentare tutte le situazioni che possono verificarsi svolgendo l’attività di libero professionista.
Ecco dunque che si moltiplicano le sentenze sugli avvocati, sui medici, sui commercialisti ma non mancano neppure sentenze sui notai che fino a poco tempo addietro mal si inquadravano dentro la categoria di professionisti privati.
Con la sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013 la Corte si esprime sempre in materia di professioni ma questa volta nel mirino dei giudici ci sono i Consulenti del Lavoro o meglio coloro che si attestano tali ma in realtà esercitano la professione abusivamente, specie con riferimento alle PMI e le Società Cooperative.
La legge permette alle aziende di delegare tali compiti ai lavoratori dipendenti da servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, ma va detto però che tali compiti non possono essere “delegati in qualsiasi materia a terzi”.
La norma in questione è stata elaborata nella tutela dei cittadini affinchè possano avere la certezza che la propria pratica sarà seguita da “soggetti con un minimo standard di qualificazione” e, pertanto, sulla base di questa considerazione, sussisterà il reato di esercizio abusivo della professione nel caso in cui “la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui l’art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le norme per l’ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-l-esercizio-abusivo-della-professione-di-consulente-del-lavoro/
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