Avvocato penalista - Mandato di arresto europeo. La Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’appello ha rifiutato la consegna, a norma dell’art. 18, lett. r), della L. n°. 69/2005.
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"" La Cassazione chiarisce alcuni aspetti relativi al mandato di arresto europeo
La Cassazione chiarisce alcuni aspetti relativi al mandato di arresto europeo
Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 9151 del 21 febbraio 2013 – depositata il 26 febbraio 2013
La Suprema Corte di Cassazione in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’appello ha rifiutato la consegna a norma dell’art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l’esecuzione in Italia della pena inflitta dall’autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora l’interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della possibilità di proporre impugnazione per ottenere la rimessione in termini dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
La fattispecie esaminata dagli ermellini riguardava una situazione relativa ad un ordinamento – quello della Romania – in cui è assicurata la facoltà di proporre un’istanza per ottenere un nuovo giudizio, la cui eventuale celebrazione farebbe perdere ipso iure il carattere di esecutività alla condanna inflitta, imponendo la consegna all’autorità richiedente in applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. c), della L. n. 69/2005). ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-chiarisce-alcuni-aspetti-relativi-al-mandato-di-arresto-europeo/
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"" La Cassazione chiarisce alcuni aspetti relativi al mandato di arresto europeo
La Cassazione chiarisce alcuni aspetti relativi al mandato di arresto europeo
Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 9151 del 21 febbraio 2013 – depositata il 26 febbraio 2013
La Suprema Corte di Cassazione in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d’appello ha rifiutato la consegna a norma dell’art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l’esecuzione in Italia della pena inflitta dall’autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, qualora l’interessato si dolga del fatto che tale decisione lo ha privato della possibilità di proporre impugnazione per ottenere la rimessione in termini dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
La fattispecie esaminata dagli ermellini riguardava una situazione relativa ad un ordinamento – quello della Romania – in cui è assicurata la facoltà di proporre un’istanza per ottenere un nuovo giudizio, la cui eventuale celebrazione farebbe perdere ipso iure il carattere di esecutività alla condanna inflitta, imponendo la consegna all’autorità richiedente in applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. c), della L. n. 69/2005). ""
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