Avvocato penalista - Non è reato offendere l’amministratore di condominio se egli merita gli insulti dei condomini, assumendo un atteggiamento contrario al vivere civile.
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"" Cassazione, nessun reato offendere l’amministratore di condominio se questo merita gli insulti dei condomini
Cassazione, nessun reato offendere l’amministratore di condominio se questo merita gli insulti dei condomini
Corte di Cassazione – Sentenza n. 8336/2013
Secondo la Corte di Cassazione la condomina che subisce angherie da parte dell’amministratore dello stabile può inviare a quest’ultimo una lettera offensiva.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 8336/2013 con cui la corte ha trattato il caso di una donna che ha inviato all’amministratrice (e per conoscenza anche a tutti gli altri condomini), una lettera in cui quest’ultima veniva definita “scorretta”, “leggera”, “irrispettosa” ed “egoista”.
Uno sfogo quello della ricorrente perchè, a suo dire ma, dopo alcuni esempi emersi nel corso della causa anche per la Cassazione, la “superficiale” amministratrice non sempre aveva osservato quelle basilari regole della civile convivenza.
Ad esempio, era capitato che la donna non era stata informata che davanti alla sua finestra sarebbe stato montato un ponteggio “che assicurava il transito di macerie e di materiali di risulta provenienti da piani superiori”.
Questo mancato avviso non aveva dato alla ricorrente, che era stata interessata da una grave malattia, di trasferirsi altrove, per non essere disturbata dai lavori.
Inoltre, l’amministratrice, che era anche la proprietaria dell’appartamento superiore a quello della ricorrente, aveva anche lesionato il soffitto del bagno di quest’ultima a causa dei lavori intrapresi nella sua casa.
La Cassazione quindi giustifica l’ira della ricorrente poichè la inquadra dentro un normale comportamento di reazione per un torto subito e, su queste considerazioni, fa cadere nei suoi confronti la condanna per ingiuria e diffamazione inflitta dal giudice di pace.
Per gli ermellini, la ricorrente non va punita perchè la non punibilità prevista nei delitti contro l’onore, dovuta allo stato d’ira provocato da un fatto ingiusto scatta, infatti, non solo quando la “condotta astrattamente offensiva” è scatenata da un atto illecito o illegittimo ma, come nel caso di specie, anche in presenza di un atteggiamento contrario al vivere civile.
Con riferimento ai tempi della reazione, la Cassazione precisa che la legge non richiede che questa segua immediatamente l’offesa, ma soltanto che rientri nel periodo dello stato d’ira e, pertanto, giustifica anche il ritardo dovuto solo allo strumento scelto per “vendicarsi”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-nessun-reato-offendere-lamministratore-di-condominio-se-questo-merita-gli-insulti-dei-condomini/
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"" Cassazione, nessun reato offendere l’amministratore di condominio se questo merita gli insulti dei condomini
Cassazione, nessun reato offendere l’amministratore di condominio se questo merita gli insulti dei condomini
Corte di Cassazione – Sentenza n. 8336/2013
Secondo la Corte di Cassazione la condomina che subisce angherie da parte dell’amministratore dello stabile può inviare a quest’ultimo una lettera offensiva.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 8336/2013 con cui la corte ha trattato il caso di una donna che ha inviato all’amministratrice (e per conoscenza anche a tutti gli altri condomini), una lettera in cui quest’ultima veniva definita “scorretta”, “leggera”, “irrispettosa” ed “egoista”.
Uno sfogo quello della ricorrente perchè, a suo dire ma, dopo alcuni esempi emersi nel corso della causa anche per la Cassazione, la “superficiale” amministratrice non sempre aveva osservato quelle basilari regole della civile convivenza.
Ad esempio, era capitato che la donna non era stata informata che davanti alla sua finestra sarebbe stato montato un ponteggio “che assicurava il transito di macerie e di materiali di risulta provenienti da piani superiori”.
Questo mancato avviso non aveva dato alla ricorrente, che era stata interessata da una grave malattia, di trasferirsi altrove, per non essere disturbata dai lavori.
Inoltre, l’amministratrice, che era anche la proprietaria dell’appartamento superiore a quello della ricorrente, aveva anche lesionato il soffitto del bagno di quest’ultima a causa dei lavori intrapresi nella sua casa.
La Cassazione quindi giustifica l’ira della ricorrente poichè la inquadra dentro un normale comportamento di reazione per un torto subito e, su queste considerazioni, fa cadere nei suoi confronti la condanna per ingiuria e diffamazione inflitta dal giudice di pace.
Per gli ermellini, la ricorrente non va punita perchè la non punibilità prevista nei delitti contro l’onore, dovuta allo stato d’ira provocato da un fatto ingiusto scatta, infatti, non solo quando la “condotta astrattamente offensiva” è scatenata da un atto illecito o illegittimo ma, come nel caso di specie, anche in presenza di un atteggiamento contrario al vivere civile.
Con riferimento ai tempi della reazione, la Cassazione precisa che la legge non richiede che questa segua immediatamente l’offesa, ma soltanto che rientri nel periodo dello stato d’ira e, pertanto, giustifica anche il ritardo dovuto solo allo strumento scelto per “vendicarsi”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-nessun-reato-offendere-lamministratore-di-condominio-se-questo-merita-gli-insulti-dei-condomini/
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