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venerdì 15 maggio 2015

Avvocato penalista - Chiamare una collega pornodiva integra il reato di Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale), poiché è una offesa alla dignità della persona.

Avvocato penalista - Chiamare una collega pornodiva integra il reato di Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale), poiché è una offesa alla dignità della persona.
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Avvocato penalista - Chiamare una collega pornodiva integra il reato di Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale), poiché è una offesa alla dignità della persona.
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"" Cassazione, è reato chiamare una collega “pornodiva”

Cassazione, è reato chiamare una collega “pornodiva”

Corte di cassazione – Sentenza 22 febbraio 2013 n. 8761

Basta provocare le colleghe di lavoro o si rischia di commettere un reato.

Questo è quello che emerge dalla sentenza 8761 del 22 febbrai 2013 con cui la Corte di Cassazione, esaminando il ricorso presentato da una donna che si è sentita offesa quando un collega l’ha chiamata
“pornodiva”.

In effetti, l’apprezzamento non è certo dei più raffinati e questo è stato anche il pensiero della Cassazione che, accogliendo il ricorso della donna ha “bacchettato” il collega “spiritoso” sulla base del fatto che gli apprezzamenti, nel caso in cui siano accompagnati da epiteti denigratori, non devono essere considerati come delle ‘avances’, ma piuttosto come “un’offesa alla dignità della persona“.

La Corte dunque ha annullato senza rinvio la sentenza che era stata emessa dal Tribunale di Massa con cui l’uomo, un dipendente delle Poste e Telecomunicazioni, veniva assolto perchè “il fatto non costituisce reato“.

La Quinta Sezione Penale però non ha condiviso la decisione presa nella fase di merito e ha accolto il riscorso della donna che si è sentita ingiuriata dalla frase pronunciata dal collega.

Nello specifico, il collega si era rivolto alla donna dicendo “Ah, c’è anche la pornodiva sulla piazza“.

L’uomo, dopo esser stato condannato in primo grado da Giudice di Pace a pagare 400 euro oltre ai danni veniva assolto dal Tribunale (Appello) che inquadrava la vicenda all’interno di una “condotta scherzosa” perchè dalle testimonianze era emerso che alla collega venissero rivolte “avances” da altri colleghi, e che lei le tollerasse sorridendo.

Secondo quanto ha deciso la Suprema Corte il fatto che “una donna possa tollerare delle avances più o meno tra il serio e il faceto non comporta affatto che ella si debba considerare disposta a farsi prendere a male parole“.

Inoltre “l’avere risposto con un sorriso alla condotta scherzosa di un collega non autorizza affatto un altro uomo a ritenere che le sue battute siano altrettanto tollerate, o addirittura gradite“. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-e-reato-chiamare-una-collega-pornodiva/
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