Avvocato penalista - Il condominio e l'impresa non rispondono del furto in appartamento, solo quando abbiano adottato tutte le misure necessarie per evitarlo.
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"" Cassazione, il condominio non risponde del furto agevolato dai ponteggi
Quando il condominio non risponde del furto agevolato dai ponteggi, lo spiega la Cassazione
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza 1890/2013
In materia condominiale la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha preso un’importante decisione riguardo alla responsabilità del condominio e delle imprese in caso di furto in appartamento.
Con la sentenza n. 1890/2013 la corte non parla solo del furto in appartamento agevolato dai ponteggi per i lavori in corso ma ne approfitta anche per risolvere alcune questioni di rito per avanzare il ricorso innanzi alla massima corte.
Il ricorrente aveva dato via all’azione giudiziaria per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio e dell’impresa.
In primo grado, il Tribunale di Milano, aveva accolto i motivi del ricorrente ma la sentenza, a seguito dell’impugnazione da parte del condominio, era stata riformata in Appello accogliendo i motivi degli appellanti.
Quest’ultima decisione ha aperto la strada per la Cassazione ma anche in questa sede la domanda del ricorrente è stata respinta poichè, al di là del fatto che condominio e impresa, avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare i furti, vi era anche una delibera condominiale in cui l’assemblea (compreso anche il ricorrente) avevano rinunciato all’installazione di un sistema di allarme sul ponteggio, a causa dell’elevato costo.
Nella fase di merito, è emerso che l’impresa aveva sollecitato l’installazione del sistema di allarme proprio per evitare situazioni di furto negli appartamenti e che la decisione presa nel corso dell’assemblea (di rinunciare al sistema di allarme) era stata del tutto condivisa dal ricorrente non avendo manifestato nessuna contrarietà a riguardo.
Inoltre, i Giudici della Corte sottolineano anche il fatto che i preziosi che sono stati rubati nell’appartamento del ricorrente, anche se erano di grande valore, erano mal custoditi visto che erano contenuti dentro una semplice scatola posta all’interno dell’armadio e non invece dentro una cassaforte.
Infine, la Corte ha anche riscontrato dei vizi nell’introduzione del ricorso poichè nello stesso non solo non sono state indicate le norme che, a parer del ricorrente, sarebbero state violate ma anche i motivi di censura della motivazione della sentenza di secondo grado appaiono non ben precisati.
La Corte ricorda infatti che la legge richiama una serie di motivi di critica verso la motivazione, ma questi, alternativi tra loro, non possono essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al giudice la discrezione nello scegliere il vizio.
I vizi previsti sono “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, ma come ribadiscono gli ermellini, questi possono essere richiamati in uno stesso giudizio solo se si riferiscono a proposizioni diverse della stessa sentenza, ma non possono essere utilizzati in relazione alla stessa situazione poichè si cadrebbe in contraddizione in quanto un’omessa motivazione è in contrasto con un’ insufficiente o contraddittoria motivazione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/quando-il-condominio-non-risponde-del-furto-agevolato-dai-ponteggi-lo-spiega-la-cassazione/
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"" Cassazione, il condominio non risponde del furto agevolato dai ponteggi
Quando il condominio non risponde del furto agevolato dai ponteggi, lo spiega la Cassazione
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza 1890/2013
In materia condominiale la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha preso un’importante decisione riguardo alla responsabilità del condominio e delle imprese in caso di furto in appartamento.
Con la sentenza n. 1890/2013 la corte non parla solo del furto in appartamento agevolato dai ponteggi per i lavori in corso ma ne approfitta anche per risolvere alcune questioni di rito per avanzare il ricorso innanzi alla massima corte.
Il ricorrente aveva dato via all’azione giudiziaria per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio e dell’impresa.
In primo grado, il Tribunale di Milano, aveva accolto i motivi del ricorrente ma la sentenza, a seguito dell’impugnazione da parte del condominio, era stata riformata in Appello accogliendo i motivi degli appellanti.
Quest’ultima decisione ha aperto la strada per la Cassazione ma anche in questa sede la domanda del ricorrente è stata respinta poichè, al di là del fatto che condominio e impresa, avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare i furti, vi era anche una delibera condominiale in cui l’assemblea (compreso anche il ricorrente) avevano rinunciato all’installazione di un sistema di allarme sul ponteggio, a causa dell’elevato costo.
Nella fase di merito, è emerso che l’impresa aveva sollecitato l’installazione del sistema di allarme proprio per evitare situazioni di furto negli appartamenti e che la decisione presa nel corso dell’assemblea (di rinunciare al sistema di allarme) era stata del tutto condivisa dal ricorrente non avendo manifestato nessuna contrarietà a riguardo.
Inoltre, i Giudici della Corte sottolineano anche il fatto che i preziosi che sono stati rubati nell’appartamento del ricorrente, anche se erano di grande valore, erano mal custoditi visto che erano contenuti dentro una semplice scatola posta all’interno dell’armadio e non invece dentro una cassaforte.
Infine, la Corte ha anche riscontrato dei vizi nell’introduzione del ricorso poichè nello stesso non solo non sono state indicate le norme che, a parer del ricorrente, sarebbero state violate ma anche i motivi di censura della motivazione della sentenza di secondo grado appaiono non ben precisati.
La Corte ricorda infatti che la legge richiama una serie di motivi di critica verso la motivazione, ma questi, alternativi tra loro, non possono essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al giudice la discrezione nello scegliere il vizio.
I vizi previsti sono “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, ma come ribadiscono gli ermellini, questi possono essere richiamati in uno stesso giudizio solo se si riferiscono a proposizioni diverse della stessa sentenza, ma non possono essere utilizzati in relazione alla stessa situazione poichè si cadrebbe in contraddizione in quanto un’omessa motivazione è in contrasto con un’ insufficiente o contraddittoria motivazione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/quando-il-condominio-non-risponde-del-furto-agevolato-dai-ponteggi-lo-spiega-la-cassazione/
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