Avvocato penalista - I rapporti sessuali atipici tra marito e moglie non sono causa di annullamento del matrimonio dinanzi al giudice ordinario civile.
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"" Cassazione, imporre “rapporti innaturali” non cancella il matrimonio
Cassazione, imporre “rapporti innaturali” non cancella il matrimonio
Corte di Cassazione – Sentenza n. 3407/2013
I rapporti sessuali atipici tra marito e moglie non sono causa di annullamento del matrimonio.
La Corte di cassazione, trattando il caso di una donna stanca delle richieste sessuali del marito ha precisato che queste situazioni possono essere oggetto di una causa di separazione al fine di addebitare al partner la fine del rapporto coniugale oppure possono portare la donna a denunciare per lesioni il marito ma certamente non possono essere considerati elementi utili per annullare il matrimonio innanzi al giudice civile.
Secondo gli ermellini dunque la donna ha tutto il diritto di chiedere la separazione con addebito al marito «per la insostenibilità del vincolo coniugale» o agire penalmente nei suoi confronti a causa di questo suo «comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner» ma non può chiedere, per questa vicenda, la cancellazione delle “infelici” nozze.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 3407/2013, condividendo la decisione presa dalla Corte d’Appello di Ascoli Piceno, ha rigettato il ricorso presentato dalla donna in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di «impedimento» alla «vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi».
Sul punto la Corte precisa infatti che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori «insuperabili», come il «transessualismo» del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando l’infertilità, ostacolo superabile con l’inseminazione artificiale.
I giudici della Cassazione inoltre sottolineano il fatto che le norme sulle cause di annullamento si limitano «a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell’altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile».
Secondo la Cassazione «l’impossibilita di pervenire a quell’accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi» e, pertanto, non può avere «alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso».
Dalla fase di merito è emerso che i coniugi non avevano mai fatto sesso durante il periodo “prematrimoniale” e, pertanto, la fase del fidanzamento era andata bene e soltanto durante il periodo matrimoniale la donna aveva scoperto le preferenze sessuali dell’uomo che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-imporre-rapporti-innaturali-non-cancella-il-matrimonio/
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"" Cassazione, imporre “rapporti innaturali” non cancella il matrimonio
Cassazione, imporre “rapporti innaturali” non cancella il matrimonio
Corte di Cassazione – Sentenza n. 3407/2013
I rapporti sessuali atipici tra marito e moglie non sono causa di annullamento del matrimonio.
La Corte di cassazione, trattando il caso di una donna stanca delle richieste sessuali del marito ha precisato che queste situazioni possono essere oggetto di una causa di separazione al fine di addebitare al partner la fine del rapporto coniugale oppure possono portare la donna a denunciare per lesioni il marito ma certamente non possono essere considerati elementi utili per annullare il matrimonio innanzi al giudice civile.
Secondo gli ermellini dunque la donna ha tutto il diritto di chiedere la separazione con addebito al marito «per la insostenibilità del vincolo coniugale» o agire penalmente nei suoi confronti a causa di questo suo «comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner» ma non può chiedere, per questa vicenda, la cancellazione delle “infelici” nozze.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 3407/2013, condividendo la decisione presa dalla Corte d’Appello di Ascoli Piceno, ha rigettato il ricorso presentato dalla donna in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di «impedimento» alla «vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi».
Sul punto la Corte precisa infatti che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori «insuperabili», come il «transessualismo» del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando l’infertilità, ostacolo superabile con l’inseminazione artificiale.
I giudici della Cassazione inoltre sottolineano il fatto che le norme sulle cause di annullamento si limitano «a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell’altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile».
Secondo la Cassazione «l’impossibilita di pervenire a quell’accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi» e, pertanto, non può avere «alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso».
Dalla fase di merito è emerso che i coniugi non avevano mai fatto sesso durante il periodo “prematrimoniale” e, pertanto, la fase del fidanzamento era andata bene e soltanto durante il periodo matrimoniale la donna aveva scoperto le preferenze sessuali dell’uomo che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-imporre-rapporti-innaturali-non-cancella-il-matrimonio/
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