Avvocato penalista - Integra il reato di occultamento della documentazione contabile nascondere le fatture di un'azienda per eludere la verifica fiscale.
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"" Cassazione, reato occultare le fatture dell’azienda
Cassazione, reato occultare le fatture dell’azienda
Corte di Cassazione Sentenza n. 5974 del 7 febbraio 2013
La Cassazione ha trattato il caso del titolare di una ditta che era stato accusato di aver volutamente occultato le fatture del decennio 1997-2006 col chiaro intento di evadere le imposte sul valore aggiunto.
La Corte, con la sentenza n. 5974/2013 tratta l’argomento relativo al reato di occultamento della documentazione contabile facendo emergere che il trascorrere del tempo non ha alcun valore ai fini della prescrizione del reato nel senso che quando gli organi verificatori chiedono di esaminare la suddetta documentazione, non c’è prescrizione che tenga se la documentazione non esiste.
Inizialmente il GIP aveva confermato la prescrizione del reato con riferimento agli anni che vanno da 1995 al 2005 ma in seguito i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, hanno spiegato che “il reato di occultamento della documentazione contabile (art. 10 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74) consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell’accertamento fiscale.
Infatti il reato si manifesta nel momento dell’ispezione, cioè quando gli agenti chiedono di esaminare quella documentazione che l’imprenditore è tenuto a conservare ed esibire”.
In poche parole, con questa sentenza la Cassazione ha chiarito come deve avvenire “l’individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione” e, poiché l’ispezione della guardia di finanza era stata effettuata il 30 maggio 2006 da questa data deve essere computato il decorso del termine di prescrizione del reato commesso e contestato all’imputato.
In base a questo ragionamento il reato non risulta estinto per decorrenza dei termini di prescrizione proprio per il fatto che le scritture contabili e la relativa documentazione non mostrate si riferivano agli anni tra il 1995 ed il 2005. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-reato-occultare-le-fatture-dellazienda/
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"" Cassazione, reato occultare le fatture dell’azienda
Cassazione, reato occultare le fatture dell’azienda
Corte di Cassazione Sentenza n. 5974 del 7 febbraio 2013
La Cassazione ha trattato il caso del titolare di una ditta che era stato accusato di aver volutamente occultato le fatture del decennio 1997-2006 col chiaro intento di evadere le imposte sul valore aggiunto.
La Corte, con la sentenza n. 5974/2013 tratta l’argomento relativo al reato di occultamento della documentazione contabile facendo emergere che il trascorrere del tempo non ha alcun valore ai fini della prescrizione del reato nel senso che quando gli organi verificatori chiedono di esaminare la suddetta documentazione, non c’è prescrizione che tenga se la documentazione non esiste.
Inizialmente il GIP aveva confermato la prescrizione del reato con riferimento agli anni che vanno da 1995 al 2005 ma in seguito i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, hanno spiegato che “il reato di occultamento della documentazione contabile (art. 10 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74) consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell’accertamento fiscale.
Infatti il reato si manifesta nel momento dell’ispezione, cioè quando gli agenti chiedono di esaminare quella documentazione che l’imprenditore è tenuto a conservare ed esibire”.
In poche parole, con questa sentenza la Cassazione ha chiarito come deve avvenire “l’individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione” e, poiché l’ispezione della guardia di finanza era stata effettuata il 30 maggio 2006 da questa data deve essere computato il decorso del termine di prescrizione del reato commesso e contestato all’imputato.
In base a questo ragionamento il reato non risulta estinto per decorrenza dei termini di prescrizione proprio per il fatto che le scritture contabili e la relativa documentazione non mostrate si riferivano agli anni tra il 1995 ed il 2005. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-reato-occultare-le-fatture-dellazienda/
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