Avvocato penalista - Nel reato di Falsità in scrittura privata, Art. 485 del Codice Penale, il dolo specifico è dato dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo che sia.
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"" Falso in scrittura privata la decisione della Cassazione
Falso in scrittura privata la decisione della Cassazione
Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 27 agosto 2013 n. 35543
Sentenza 27 agosto 2013 n. 35543
Con la sentenza del 27 agosto 2013 n. 35543 la Cassazione ha esaminato il reato di cui all’articolo 485 c.p.
Articolo 485 Codice Penale Falsità in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490].
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493 bis].
Gli ermellini hanno esaminato la situazione concreta da ogni punto di vista al fine di chiarire in maniera dettagliata tutte le circostanze che concorrono alla costituzione della fattispecie descritta nel codice penale valutando nel complesso sia tutte le situazioni rilevanti sul piano oggettivo come quello soggettivo, in particolare il rapporto esistente tra chi commette il reato e chi lo subisce.
Secondo quanto si legge nella sentenza “ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l’interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l’agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l’erroneo convincimento sull’effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale; sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l’integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l’oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/falso-in-scrittura-privata-cassazione/
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