Avvocato penalista - In tema di concorso di cause, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità diretto solo quando sono state da sole sufficienti a determinare il risultato dell’evento delittuoso.
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L'Art. 41 del Codice Penale, intitolato al Concorso di cause, prevede e stabilisce che:
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Avvocato penalista - In tema di concorso di cause, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità diretto solo quando sono state da sole sufficienti a determinare il risultato dell’evento delittuoso.
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"" Cosa interrompe il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso?
Cosa interrompe il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso?
Suprema Corte di Cassazione Penale
Sentenza dell’8 luglio 2013 n. 28960
La Corte di Cassazione, esaminando il caso di un uomo, imputato perché doveva rispondere del fatto che aveva costruito una canna fumaria priva dei requisiti necessari per isolarla termicamente dai materiali infiammabili con cui era in contatto e che, inevitabilmente aveva provocato un incendio, ha precisato alcuni importanti aspetti relativi al principio di connessione causale tra la condotta colposa e l’evento danno.
In particolare, l’esame della Corte ha permesso ai togati di meglio specificare uno dei tempi di maggior complessità del diritto penale, che riguarda l’interpretazione dell’art. 41 c.p. secondo cui “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.
Dalla spiegazione fornita dagli ermellini, si evince dunque che per interrompere detto nesso non basta un qualsiasi contributo successivo.
Infine, la Corte, analizzando la valutazione effettuata dai giudici territoriali, chiarisce anche alcuni aspetti relativi alla differenza tra la possibile presenza di concause, la presenza delle quali escluderebbe la responsabilità del diverso concorrente e la causa sopravvenuta che da sola sarebbe sufficiente a determinare l’evento che proprio per le caratteristiche dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità sarebbe idonee a consentire l’applicazione di quanto disposto dall’art. 41 comma 2 c.p. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/nesso-causale-condotta-evento-dannoso/
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L'Art. 41 del Codice Penale, intitolato al Concorso di cause, prevede e stabilisce che:
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Avvocato penalista - In tema di concorso di cause, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità diretto solo quando sono state da sole sufficienti a determinare il risultato dell’evento delittuoso.
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"" Cosa interrompe il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso?
Cosa interrompe il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso?
Suprema Corte di Cassazione Penale
Sentenza dell’8 luglio 2013 n. 28960
La Corte di Cassazione, esaminando il caso di un uomo, imputato perché doveva rispondere del fatto che aveva costruito una canna fumaria priva dei requisiti necessari per isolarla termicamente dai materiali infiammabili con cui era in contatto e che, inevitabilmente aveva provocato un incendio, ha precisato alcuni importanti aspetti relativi al principio di connessione causale tra la condotta colposa e l’evento danno.
In particolare, l’esame della Corte ha permesso ai togati di meglio specificare uno dei tempi di maggior complessità del diritto penale, che riguarda l’interpretazione dell’art. 41 c.p. secondo cui “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.
Dalla spiegazione fornita dagli ermellini, si evince dunque che per interrompere detto nesso non basta un qualsiasi contributo successivo.
Infine, la Corte, analizzando la valutazione effettuata dai giudici territoriali, chiarisce anche alcuni aspetti relativi alla differenza tra la possibile presenza di concause, la presenza delle quali escluderebbe la responsabilità del diverso concorrente e la causa sopravvenuta che da sola sarebbe sufficiente a determinare l’evento che proprio per le caratteristiche dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità sarebbe idonee a consentire l’applicazione di quanto disposto dall’art. 41 comma 2 c.p. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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