Avvocato penalista - Il patteggiamento non è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, atteso che l'Art. 157, comma 7, del Codice Penale richiede la rinuncia espressa e non la rinuncia tacita.
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Avvocato penalista - Il patteggiamento non è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, atteso che l'Art. 157, comma 7, del Codice Penale richiede la rinuncia espressa e non la rinuncia tacita. |
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"" Il patteggiamento è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione?
Il patteggiamento è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione?
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Feriale
Ordinanza 34283/2013
Ordinanza 34283/2013
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione Feriale – Presidente Esposito) lo scorso 8 agosto 2013 ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto riguardante la rinuncia alla prescrizione relazionato alla richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato.
Più nello specifico, il quesito proposto con l’ordinanza 34283/2013 evidenziava all’interno della giurisprudenza di legittimità un contrasto tra le decisioni prese nel passato da Piazza Cavour e, pertanto, si rinviava alle Sezioni Unite al fine di chiarire “se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile ? “
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale il fatto di accordarsi rappresenterebbe una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla prescrizione e, pertanto, quest’ultima non potrebbe richiamarsi in sede di impugnazione. In base a questa interpretazione la richiesta di patteggiamento creerebbe un accordo non più revocabile dalle parti facendo venir meno anche la possibile prescrizione.
Un diverso orientamento invece stabiliva che il giudice deve dichiarare anche d’ufficio l’intervenuta prescrizione (art. 129 c.p.p.) che estingue il reato e, pertanto, il patteggiamento non può essere considerata come un atto idoneo alla rinuncia alla prescrizione che invece presuppone una dichiarazione espressa e specifica.
Articolo 129 Codice di Procedura Penale Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [68, 69, 70, 444 2, 459].
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato[531; c.p. 150 ss.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere [425, 469, 529, 531] con la formula prescritta.
Articolo 157 Codice Penale Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/patteggiamento-rinuncia-alla-prescrizione/
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Avvocato penalista - Il patteggiamento non è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, atteso che l'Art. 157, comma 7, del Codice Penale richiede la rinuncia espressa e non la rinuncia tacita. |
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